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17.02.2026

Permessi studio docenti, per quali corsi sono concessi? Come giustificare l’assenza?

Al personale docente, per la frequenza di corsi e la preparazione di esami, sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.

Concessione dei permessi

I permessi sono concessi, in particolare, per la frequenza di:

  • corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari
  • scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Spettano inoltre per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

Come giustificare il permesso?

Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Diritto a turni di lavoro adeguati

Il personale che ha richiesto e ottenuto i permessi studio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale (CCNL 18 gennaio 2024, art, 37).

Regole nei Contratti regionali

Sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

Validità della domanda

La domanda, presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente, ha validità per tutto l’anno solare.

Quindi, per il 2026, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

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