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Permesso elettorale: come funziona

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É periodo di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli regionali: domenica 23 novembre si voterà in Calabria ed Emilia Romagna. Tra i presidenti e segretari di seggio, ma anche tra gli scrutatori e i rappresentanti di lista, ci saranno anche insegnanti e personale amministrativo.
Il personale scolastico impegnato nelle operazioni di voto a qualsiasi titolo, gode, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29/1/1992, n. 69, del beneficio di assentarsi dal servizio scolastico  per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata  attività lavorativa a tutti gli effetti.
È utile sapere che tali norme sono da applicarsi sia al personale che ha un contratto a tempo indeterminato e sia a coloro che si trovano assunti a tempo determinato. Ci risulta che alcuni dirigenti scolastici obbligano al servizio, nel giorno di non apertura del seggio, i docenti che si trovano di fatto in permesso elettorale.
Infatti questi Ds pur consentendo al docente di svolgere i compiti elettorali, restringono, con scuse poco plausibili e inopportune, le giornate di permesso, obiettando sul fatto che gli impegni elettorali iniziano per la prima giornata dopo le ore 13. Quindi se per esempio il docente ha diritto alle giornate 22, 23 e 24 novembre, come richiesto da certificazione elettorale, viene fatto l’ordine di servizio per la mattina del 22, in quanto si ritiene, da parte del dirigente scolastico, che la mattina il docente non è impegnato a svolgere compiti elettorali.
Ma dove sta scritta la norma che giustifica tali ordini di servizio richiesti da alcuni Ds? Francamente ci piacerebbe saperlo. Invece bisognerebbe conoscere che, ai sensi dell’art.119 della legge 361/1957, l’attività prestata presso i seggi è equiparata a tutti gli effetti all’attività lavorativa, e per cui non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. Per questo motivo se il giorno 22 novembre è giornata di permesso elettorale, a prescindere dagli orari di servizio e di impegno ai seggi, il Ds non può assolutamente pretendere che il docente componente del seggio o rappresentante di lista svolga il suo orario di scuola.
Inoltre i componenti del seggio elettorale o i rappresentanti di lista, hanno anche diritto al recupero compensativo delle giornate non lavorative di impegno ai seggi. Nell’esempio di questa tornata elettorale il 23 novembre è domenica e quindi questa giornata non lavorativa va recuperata da parte del lavoratore, assentandosi un giorno infrasettimanale da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Non è possibile invece recuperare la giornata libera o il sabato se nella scuola si utilizza la settimana corta. Infatti in quel caso il sabato è da considerarsi una giornata lavorativa a tutti gli effetti.