Home Personale Permesso per matrimonio e permesso per motivi personali o familiari, sono cumulabili...

Permesso per matrimonio e permesso per motivi personali o familiari, sono cumulabili tra di loro?

CONDIVIDI

È possibile fruire, senza soluzione di continuità, del permesso matrimoniale e dei 3 gg. di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Lo ha detto l’ARAN, con orientamento applicativo 34577.

Infatti, l’Agenzia richiama la norma contrattuale di riferimento, rappresentata dall’art. 15 del CCNL comparto Scuola del 29/11/2007, che ai commi 2, 3 e 4 dispone che:

“2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione…

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

Permessi per motivi personali e familiari

Con riferimento ai permessi per motivi personali e familiari, sempre l’ARAN ha pubblicato anche un ulteriore parere, ripondendo alla seguente domanda:

Quale documentazione è utile a soddisfare l’autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale delle istituzioni scolastiche, al fine di poter fruire dei permessi di cui al comma 12 dell’art. 35 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024?

Innanzitutto, l’ARAN richiama l’ultimo CCNl Istruzione: dal disposto dell’art. 35, comma 12, del CCNL 18.01.2024 – secondo il quale “il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono essere anche fruiti ad ore con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) – emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.

I possibili motivi a supporto della richiesta – precisa l’ARAN – non sono specificati dal CCNL né definiti sulla base di elencazione di causali, considerato che la clausola contrattuale prevede genericamente che i permessi sono fruiti “per motivi personali e familiari”.

Tuttavia, – conclude l’Agenzia – è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 445/2000.

In proposito, nessuna norma prevede l’elencazione dei requisiti formali e sostanziali della documentazione da presentare, per cui, secondo l’ARAN, “la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola“.