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Personale ATA ex LSU, dal 1° settembre i contratti sulle 18 ore aggiuntive

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Stipula dei contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre
2020, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità, per gli ATA ex LSU assunti in ruolo a tempo parziale: questo è l’argomento di cui si occupa la nota 26344 del 1° settembre 2020.

L’articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha infatti previsto che: “Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità”.

La nota in commento prevede, previa acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate, che le scuole procedano all’attivazione, nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a
tempo determinato, con decorrenza dal 1 settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre 2020.

A tal fine, con successiva nota, il M.I. diramerà un apposito schema di contratto a tempo determinato da utilizzare per il riconoscimento delle ore aggiuntive.

La nota conclude con questa precisazione: in caso di assenza temporanea del personale che abbia stipulato i contratti in questione, le supplenze verranno disposte sulle sole 18 ore riconosciute con contratto a tempo indeterminato e non anche sulle ore assegnate a tempo determinato ed a completamento dell’orario di servizio.