Home Reclutamento Preferenza non è sinonimo di precedenza

Preferenza non è sinonimo di precedenza

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Nella sezione D della domanda per partecipare alle immissioni in ruolo secondo la procedura  della fase B e C, è chiaramente scritto quanto segue: “ordine di preferenza  delle province”.  Quindi si parla con totale chiarezza e senza alcun fraintendimento di preferenza e non viene specificato che la prima provincia scelta rappresenta una sorta di precedenza nei limiti dei posti disponibili per la fase C. Inoltre in questa sezione D è anche scritto:  “In questa sezione l’aspirante docente in possesso di una o più specializzazioni di sostegno deve esprimere la priorità tra “posti di sostegno” e “posti comuni”. L’aspirante dovrà, infine, scegliere le province, mettendole sempre e comunque tutte in ordine di gradimento. È possibile ordinare la lista da cui scegliere per provincia o regione e cambiare l’ordine di preferenza dato alle province selezionando le frecce in su e in giù corrispondenti”.
Quindi mentre per la tipologia del posto, cioè comune o di sostegno, si scrive espressamente il termine priorità, per la scelta della provincia si parla di ordine di gradimento e ancora prima di preferenza. Inoltre, nel caso l’aspirante al ruolo nelle fasi B e C, durante la compilazione della domanda non avesse richiesto tutte le province disponibili, il sistema informatizzato interveniva con un messaggio in cui era scritto: “In base alle disposizioni di cui al comma 100 della legge, l’aspirante docente deve esprimere l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. Finché le province selezionabili non saranno state tutte indicate, la domanda potrà essere salvata per una successiva rilavorazione, ma non potrà essere convalidata. Le domande non convalidate non partecipano al piano assunzionale straordinari a.s. 2015/2016”.
Anche in questo messaggio si scrive “ordine di preferenza”, e nessun cenno viene evidenziato sul fatto che la prima provincia sarebbe stata considerata una priorità o una precedenza nei limiti dei posti disponibili. In buona sostanza al Miur dovrebbero sapere che il termine preferenza non è sinonimo di precedenza, per cui se realmente la prima provincia di preferenza venisse trattata prioritariamente, cos amai accaduta nelle varie fasi della mobilità scolastica, si potrebbe eccepire che la domanda nella sezione D è stata posta in malo modo. L’impressione è che al Miur abbiano cambiato le carte in tavola, durante l’acquisizione delle domande, al fine di limitare gli esodi ad altre province di molti aspiranti.
Nel frattempo la Flc Cgil aveva chiesto al Miur prima della scadenza della domanda che le regole con cui si gestirà la fase c) dovevano essere note ufficialmente, eventualmente prevedendone una proroga, per fornire a tutti gli aspiranti elementi certi per una scelta consapevole. Se adesso si dovesse scoprire che la prima provincia scelta, non rappresenta una semplice preferenza di un ordine di gradimento, ma piuttosto una vera e propria precedenza nei limiti dei posti disponibili, allora non è scontato che si aprirebbe un contenzioso che potrebbe fare saltare tutta la fase C.