Arrivano importanti indicazioni in merito alla pubblicazione di dati sui siti web delle pubbliche amministrazioni, scuole comprese.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti espresso parere favorevole ad ANAC su 14 quattordici schemi standard di pubblicazione che dettano le regole che le PA devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online.
Per garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy, le PA dovranno limitarsi, fra l’altro, a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati necessari. Questi possono essere il numero di telefono, l’indirizzo email e pec dell’ufficio – e non i dati del dipendente – cui il cittadino può rivolgersi per richieste all’amministrazione.
Secondo il principio di minimizzazione dei dati, con riferimento alla pubblicazione dei dati dei soggetti vincitori di concorsi pubblici (e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria) si possono pubblicare il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (ad esempio, in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria (escludendo quindi altre informazioni non necessarie come il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, ecc.).
Nella pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, le PA dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a mille euro nell’anno solare.
In ogni caso vanno omissati del tutto i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici ((es. benefici a soggetti deboli oppure altre forme di pagamenti quali risarcimenti danni, rimborsi, transazioni, ecc) se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nel caso di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le PA devono evitare di pubblicare dati troppo dettagliati che possano identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore. Potranno invece pubblicare i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Il Garante invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.
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