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Privacy, vietato diffondere le motivazioni dell’assenza del dipendente

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È illegittima la comunicazione da parte del datore di lavoro al personale del motivo dell’assenza del dipendente.

Il principio è stato affermato dal Garante privacy che, nel provvedimento n. 341 del 3 luglio scorso, ha vietato ad un’azienda di mettere a disposizione dei dipendenti i turni di lavoro con  le specifiche motivazioni dell’assenza dal servizio del personale, espresse mediante sigle sintetiche (ad esempio, “MA” in luogo di “malattia”, “PAD” in luogo di “permesso assistenza disabili, l. n. 104/1992”, “S” in luogo di “sospensione-sanzione disciplinare”, “PS” in luogo di “permesso sindacale”). Ma non solo: al personale era anche rilasciata apposita legenda esplicativa delle abbreviazioni sopra indicate.

Il Garante ha precisato che, sebbene tali informazioni possano lecitamente essere oggetto di trattamento da parte del datore di lavoro − mediante il personale espressamente −, nella misura in cui siano necessarie e pertinenti per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro ovvero per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi, tuttavia, le medesime informazioni, specie se di natura sensibile, non possono essere messe a conoscenza di terzi non legittimati, quali, come avvenuto nel caso di specie, gli altri dipendenti.

Quindi, anche se la società ha adottato sigle sintetiche per ciascuna causale d’assenza, le stesse risultano comunque idonee a far conoscere dati personali anche sensibili riferiti ai colleghi, sia per via della caratteristica delle sigle stesse, consistenti in acronimi o abbreviazioni delle cause giustificative dell’assenza dal servizio, sia in ragione del fatto che la legenda, atta ad esplicitare il significato delle menzionate sigle, sarebbe anch’essa affissa sulle bacheche ovvero resa comunque disponibile al personale, rendendo indebitamente edotto ciascun lavoratore di vicende personali riferite ad altri colleghi e dando così luogo ad un’illecita comunicazione di dati personali.