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Riconoscimento abilitazioni

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In materia di contenzioso su abilitazione riservata e concorsi per soli titoli la recente legge sul precariato, legge n. 124/99, ha stabilito che il personale docente che sia stato escluso dalle sessioni riservate del 1989 e 1990, pur avendone diritto a seguito della giurisprudenza del consiglio di Stato, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge: 25 maggio 1999.
Con la circolare n. 158 del 22 giugno 1999, vengono richiamati i contenuti della precedente circolare n. 344/97 che indicava le fattispecie giuridiche che l’Amministrazione prendeva in considerazione sotto la spinta delle decisioni del consiglio di Stato:

– valutazione del periodo estivo in cui il supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione;

– il diritto alla partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione ai docenti di ruolo;

– il diritto alla partecipazione alle sessioni riservate di abilitazioni per classi di concorso anche non corrispondenti all’insegnamento impartito.

Il riconoscimento del diritto all’abilitazione riservata trova applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano partecipato alle sessioni riservate e ne siano state esclusi dopo il superamento delle prove. Il Ministero non ha voluto, o potuto, prendere in considerazione coloro che, adeguandosi al volere dell’Amministrazione che li escludeva dal partecipare alle prove, non hanno instaurato un contenzioso ed effettuato le prove con riserva.

Per il rilascio dei certificati di abilitazione, i competenti Sovrintendenti scolastici, dovranno utilizzare il modello allegato alla circolare n. 158/99, che contiene un esplicito riferimento sia all’art. 11 comma 4 della legge n. 124/99, sia alla data di conseguimento dell’abilitazione che si assume conseguita al 25 maggio 1999.