
Come abbiamo scritto, con la sentenza del 21 maggio 2025 la Suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, si è pronunciata sul contenzioso riguardante il riconoscimento di validità dell’anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità.
Il riconoscimento degli effetti economici è stato negato, mentre il 2013 è stato riconosciuto a livello giuridico. Si conferma, ricorda Cisl Scuola, in sostanza ciò che avvenne a suo tempo per le altre annualità interessate al blocco degli effetti economici.
La Cisl Scuola, dice Ivana Barbacci, segretaria generale, pur fornendo la dovuta assistenza nei contenziosi in materia, si è sempre guardata bene dall’alimentare facili illusioni, visto che gli esiti del giudizio in Cassazione potevano ritenersi, purtroppo, ampiamente prevedibili.
Il rischio per alcuni lavoratori
“Men che meno la CISL Scuola ha ceduto alla tentazione usare strumentalmente il contenzioso al fine di lucrare consensi (fenomeno molto diffuso nella recente campagna per il rinnovo RSU), preoccupandosi piuttosto di non esporre lavoratrici e lavoratori al rischio, oggi concreto, di dover restituire quanto indebitamente percepito a seguito di sentenze ora smentite dall’ultimo grado di giudizio”, aggiunge Barbacci.
“La massima responsabilità nei confronti dei nostri associati è da sempre una cifra distintiva del nostro fare sindacato. La tutela legale che anche la Cisl Scuola ha sempre reso disponibile ai propri associati e in generale al personale della scuola è un aspetto importante della nostra attività, ma non potrà mai sostituirsi allo strumento fondamentale di affermazione e tutela degli interessi di chi lavora, che è la contrattazione. La sentenza che chiude la vertenza ‘scatto 2013’ ne è in qualche modo un’ulteriore conferma”, conclude.
Riconoscimento 2013, cosa dice la sentenza della Cassazione
La Corte, in particolare, ha tenuto a puntualizzare che una corretta interpretazione del quadro normativo porta ad escludere che il riconoscimento dell’anno 2013 possa avere effetti dal punto di vista economico, cioè nella progressione degli scatti stipendiali del personale. Quindi, ai fini economici, si ha sostanzialmente una sterilizzazione dell’anno 2013.
La Corte lo ha detto molto chiaramente: ferma restando la valutabilità di quest’anno ai fini giuridici per diversi istituti contrattuali come la mobilità, la partecipazione ai concorsi, per l’individuazione dei docenti soprannumerari nelle graduatorie interne di istituto, non può avere alcun effetto, alcuna refluenza dal punto di vista retributivo e, quindi, economico e quindi del passaggio da una fascia stipendiale all’altra. Sempre la Corte ha puntualizzato che in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva per il reperimento delle risorse necessarie, allo stato dell’arte non è possibile alcun riconoscimento retributivo dell’anno 2013.