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28.03.2026

Riconoscimento servizio militare e civile nelle graduatorie: qual è il punteggio

Si tratta di una questione sulla quale non c’è molta chiarezza.

I dipendenti, soprattutto precari, son alquanto frastornati da voci contrastanti che si rincorrono sui canali social, a volte  persino sponsorizzate da questo o quello studio legale.

Quand’è che spetta il punteggio per il servizio militare?

Secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati alle ordinanze sulle supplenze, il punteggio viene riconosciuto se il servizio militare viene reso “in costanza di nomina”, vale a dire nel caso del dipendente “chiamato alle armi” mentre sta lavorando nella scuola.

La valutazione del servizio per il personale Ata

C’è da dire che la situazione viene complicata dal fatto che le tabelle di valutazione dei titoli per il personale Ata (a differenze di quelle per il personale docente) prevedono l’assegnazione di un punteggio anche nel caso in cui tale servizio sia stato reso “non in costanza di nomina”, sebbene con un punteggio molto inferiore (0.60 punti, piuttosto che 6), in quanto considerato servizio reso presso le Pubbliche Amministrazioni.

Perché non viene riconosciuto il servizio militare non prestato in costanza di nomina?

In passato, il servizio militare veniva sempre riconosciuto.

Anche perché l’art. 485, comma 7 (per i docenti) e l’art. 569, comma 3 (per il personale Ata)  del Testo Unico della scuola, prevedono testualmente che il periodo di servizio militare o di servizio civile “è valido a tutti gli effetti”.

Col tempo, però, i vari decreti che regolavano le graduatorie hanno cominciato ad escludere il riconoscimento del servizio militare, a meno che non fosse stato prestato in costanza di nomina.

Anche più recentemente, ad esempio l’art. 15, comma 6, dell’O.M. n. 88/2024,  stabiliva che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

Il fatto è che appare alquanto improbabile che ad un docente in possesso del relativo titolo di studio (dunque appena laureato) sia stata assegnata una supplenza, prima di essere chiamato a prestare il servizio militare.

La posizione della Magistratura

La questione è stata sottoposta al vaglio della Magistratura che ha da tempo affermato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorchè non prestato in costanza di nomina.

Con ordinanza n.5679/2020 (cui hanno fatto seguito varie altre pronunce), la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena validità del servizio militare (e del servizio civile ad esso assimilato) ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie scolastiche, indipendentemente dalla circostanza che tale servizio sia prestato o meno in costanza di nomina.

Servizio militare e personale Ata

Però, il fatto che per il personale Ata – a differenza di quanto accade per il personale docente- la tabella valutazione titoli preveda espressamente il riconoscimento del servizio, col punteggio previsto per il servizio reso presso “le pubbliche amministrazioni” (0,60 punti), paradossalmente inibisce -secondo la Corte di Cassazione – la possibilità di far riconoscere tale servizio come servizio specifico, che è esattamentequanto viene richiesto con i  numerosi ricorsi presentati in questi anni.

Per la Cassazione infatti (cfr., tra tante, Corte di Cassazione, sentenza n. 22432 dell’8 agosto 2024), “non è illegittimo il DM n.50/2021 (…) nella parte in cui attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di lavoro, un punteggio maggiore (…) rispetto al punteggio (…) che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.

La questione è resa ancora più ingarbugliata dal fatto che per il Consiglio di Stato invece il personale Ata ha diritto all’attribuzione di 6 punti piuttosto che 0,60…..

Quale punteggio per il personale docente?

Fermo restando l’orientamento favorevole della Cassazione in ordine all’attribuzione del punteggio per il servizio militare svolto dai docenti non in costanza di nomina, ci si chiede quale sia il corretto punteggio da attribuire.

Sulla questione si è recentissimamente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 6470 del 18 marzo 2026, con la quale ha stabilito che il punteggio da riconoscere è quello relativo al  servizio specifico (12 punti), piuttosto che quello relativo al servizio aspecifico (6 punti).

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