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Ricostruzione carriera, il diritto non va in prescrizione: sentenza

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Il Tribunale del Lavoro di Macerata ha emesso un’interessante sentenza nei confronti di una docente di scuola primaria che richiedeva il diritto della ricostruzione della carriera, diritto non riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.

La vicenda

La vicenda da cui è scaturita la sentenza, come riporta la Flc Cgil, è la seguente: un’insegnante ha presentato ricorso presso il Tribunale di Macerata, in quanto dal 1998, anno in cui la docente è stata assunta in ruolo, non ha potuto beneficiare della ricostruzione di carriera.
Il Ministero dell’Istruzione ha motivato le ragioni dell’opposizione prima di tutto perchè la docente in questione non avrebbe mai presentato la richiesta di ricostruzione carriera. In secondo luogo, a parere di Viale Trastevere, la diretta interessata non avrebbe potuto comunque presentare alcuna domanda in quanto è scaduto il termine di 10 anni per presentare la richiesta di ricostruzione carriera, risultando quindi in prescrizione.

Il diritto di ricostruzione non va in prescrizione

Ma il giudice del Lavoro di Macerata ha rigettato la tesi del Ministero dell’Istruzione. Infatti, per giurisprudenza consolidata in Cassazione, l’anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti quali gli scatti di anzianità, si configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione, con la conseguenza che anche nell’ipotesi di prescrizione dell’aumento retributivo derivante da uno o più scatti retributivi, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se gli scatti precedenti fossero stati corrisposti.

La sentenza

Pertanto, il Tribunale di Macerata condanno il Ministero ad emanare il decreto di ricostruzione di carriera in favore della docente che ha presentato ricorso. In tale ricostruzione dovranno essere inclusi tutti gli anni di servizio utili alla carriera, quindi anche gli anni di servizio a tempo determinato, e a riconoscere le differenze stipendiali per il periodo pregresso nei limiti della prescrizione quinquennale.

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