Home Personale Ricostruzione carriera, novità per gli stipendi degli assunti dopo il 2011

Ricostruzione carriera, novità per gli stipendi degli assunti dopo il 2011 [VIDEO]

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Dopo le decisive pronunce del 28 novembre scorso, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato la valutabilità per intero di tutto il servizio pre ruolo prestato dal personale della scuola ai fini della ricostruzione di carriera, seppur con alcune precisazioni per il personale docente rispetto al personale Ata, con ulteriore sentenza depositata lo scorso 7 febbraio la Corte è tornata sul tema, inserendo tuttavia un elemento in più, anch’esso di particolare interesse.

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti riconosciuto che trova applicazione anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, la “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “0-2 anni” e “3-8 anni”, più favorevole rispetto a quello introdotto dal CCNL del 2011.

Per comprendere meglio la portata della decisione, occorre fare una breve premessa.

Il CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011, ha modificato le fasce stipendiali fino ad allora in vigore, prevedendo l’accorpamento della prima alla seconda fascia.

In particolare, la prima fascia stipendiale (0-2) si applicava al personale che vantava un’anzianità di servizio da zero a due anni, e la seconda fascia stipendiale (3-8) si applicava al personale che vantava un’anzianità di servizio da 3 anni in su.

L’art. 2, CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011, nel rimodulare le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti attraverso l’accorpamento della prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro sostituzione con un’unica fascia iniziale 0-8, ha previsto solo per il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, il diritto a mantenere il maggior valore stipendiale in godimento ‘ad personam’ sino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14).

Tale disposizione contempla quindi una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell’1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente C.C.N.L..

Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ‘ad personam’ il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ‘ad personam’, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.

Il discrimine temporale è stato, dunque fissato all’1/9/2010, facendo riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato.

Secondo la Corte di Cassazione questo criterio risulta tuttavia illegittimo, in quanto contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato.

Difatti, nel momento in cui si è affermata la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale di ruolo, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso in ruolo, dell’intero servizio effettivo prestato, secondo la Corte non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ‘ad personam’, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.

Una tale disposizione, secondo la sentenza in commento, per essere conforme ai principi comunitari, deve essere considerata applicabile a tutto il personale, ivi compreso quello immesso in ruolo dopo l’1/9/2011 che abbia maturato almeno un anno di servizio a tempo determinato in epoca precedente.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione è quindi il seguente: «L’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ‘ad personam’, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato».