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10.04.2026

Ricostruzione della carriera, il Tribunale del Lavoro di Milano dà ragione al collaboratore scolastico che è passato di ruolo come docente

Questa è la storia di un collaboratore scolastico che, attraverso la graduatoria 24 mesi era passato di ruolo nel 2001, ma poi aveva svolto servizio a tempo determinato, conservando il posto di collaboratore scolastico, come docente. Nel 2014 entrato di ruolo come docente ha avuto, in prima istanza, riconosciuti in fase di ricostruzione della carriera tutti gli anni di preruolo per le supplenze svolte da docente in continuità con il ruolo da collaboratore scolastico, ma poi, per effetto di un successivo controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato, nel giugno 2025, viene annullata la ricostruzione di carriera decretata nel 2014, eliminati tutti gli anni di supplenza svolti in situazione di ruolo come ata, e gli vengono addebitati 20.000 euro per somme asseritamente versate in eccesso nel periodo 1.09.2012-31.08.2022.

Sentenza del Tribunale di Milano

Il Tribunale del Lavoro di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, con sentenza n.1760 del 3 aprile 2026, provvede ed accerta il diritto del ricorrente alla collocazione nello scaglione retributivo dei docenti 21-27 a partire dal settembre 2024, condanna il MIM a risarcire il docente delle somme dovute per effetto della riformulazione della carriera e dispone le spese di lite tutto a carico dell’Amministrazione.

In buona sostanza il giudice del Lavoro del tribunale di Milano riconosce tutti gli anni svolti come docente precario e con incarichi al 30 giugno anche se al momento delle supplenze era di ruolo in qualità di ata profilo collaboratore scolastico.

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