Questa è la storia di un assitente tecnico che, attraverso la graduatoria 24 mesi era passato di ruolo verso la fine degli anni ’90, ma poi aveva svolto numerosi anni di servizio come docente a tempo determinato, conservando il posto di assistente tecnico. Nel 2014 entrato di ruolo come docente laureato nella scuola secondaria di I grado, ha avuto, in prima istanza, riconosciuti in fase di ricostruzione della carriera tutti gli anni di preruolo per le supplenze svolte da docente in continuità con il ruolo da assitente tecnico, ma poi, per effetto di un successivo controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato, nell’estate del 2025, viene annullata la ricostruzione di carriera decretata una decina di anni prima, eliminati tutti gli anni di supplenza svolti in situazione di ruolo come ata, e gli vengono addebitati diverse migliaia di euro euro per somme asseritamente versate in eccesso nell’ultimo decennio .
Il Tribunale del Lavoro di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, con una recentissima sentenza , provvede ed accerta il diritto del ricorrente alla collocazione nello scaglione retributivo dei docenti nella classe 28 a partire dal settembre 2025 e condanna l’Amministrazione.
In buona sostanza il giudice del Lavoro del tribunale di Milano riconosce tutti gli anni svolti come docente precario e con incarichi al 30 giugno anche se al momento delle supplenze era di ruolo in qualità di ata profilo assistente tecnico. Si tratta certamente di una sentenza utile per comprendere che a volte il MEF, attraverso la convalida della Regioneria Territoriale dello Stato, procede con ricostruzioni di carriera che vanno a discapito dei lavoratori.