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Riflessioni sui permessi legge 104/92

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Permessi 104, allargati, anche, ai conviventi e non solo alle coppie sposate, è questo l’importante approdo cui è pervenuta la Corte Costituzionale, Sentenza n. 213/2016, 5 luglio 2016, Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2016, che, ha dichiarato parzialmente illegittima la legge 104 del 1992 nella parte in cui non prevede anche i conviventi tra i soggetti fruitori dei tre giorni di permesso retribuiti al mese per assistere il familiare disabile. La sentenza, è efficace senza interposizione, e, vale per tutti gli italiani e non solo per le parti in causa, ha la stessa forza di una legge, quindi, cambia il diritto.

In gergo tecnico sono detti conviventi, more uxorio, e, con questo termine, avvocati e giudici sono soliti intendere non coloro che si limitano a vivere sotto lo stesso tetto e a dividere le relative spese, quanto piuttosto quelle coppie ormai stabili che, pur non essendo legate da regolari nozze, hanno iniziato un rapporto di convivenza duraturo, con il compagno dell’altro sesso, basato sugli stessi capisaldi del matrimonio.

Come noto, la legge 104 attribuisce tre giorni al mese di permesso dal lavoro ad ogni dipendente che assiste familiari con gravi handicap, secondo, la Corte Costituzionale, tali permessi vanno riconosciuti anche al convivente, more uxorio, e, non solo al coniuge e ai parenti e affini.

Per tale ragione la Consulta ha dichiarato illegittimo il famoso articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 che, nell’originale previsione letterale, individua tra i fruitori dei permessi in commento solo le coppie sposate e i familiari più stretti e non include, invece, i conviventi. Al centro del problema non vi è, peraltro, solo il riconoscimento alle coppie di fatto degli stessi diritti delle coppie sposate, ma la tutela del diritto alla salute, salvaguardato dalla stessa Costituzione, e, che rientra a sua volta tra i diritti inviolabili della persona. Di conseguenza, per la Corte Costituzionale, è, irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.