Le bozze del decreto legge approvato nella giornata del 4 settembre dal Consiglio dei Ministri che incominciano a svelare qualcosa di più su come davvero potrebbe cambiare l’esame di maturità a partire dal prossimo giugno 2026.
Un passaggio del decreto stabilisce una modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 62 del 2017; in particolare dopo il comma 2 viene inserito il comma 2-bische recita: “L’ esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2” (Le prove in questione sono gli scritti e l’orale).
La legge si limita a sottolineare che le prove devono essere state “regolarmente” svolte ma non chiarisce cosa si intenda di preciso con questo avverbio.
Qualcosa di più (molto di più, per la verità) lo dice invece la relazione tecnica che abbiamo esaminato.
La relazione anzi è ricchissima di particolari e spiega: “La disposizione intende esplicitare, in termini inequivoci, la necessità della partecipazione alle suddette prove ai fini della validità dell’esame. Pertanto, la disposizione intende escludere la validità dell’esame, laddove anche una delle prove non sia stata regolarmente sostenuta, ad esempio, nel caso della prova orale qualora il candidato si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione esaminatrice, adottando un comportamento volto a compromettere lo svolgimento e l’esito della prova stessa”.
“La norma – continua la relazione tecnica – intende colmare un vuoto interpretativo, prevedendo l’invalidità della prova nei casi in cui emerga una chiara intenzionalità elusiva da parte del candidato, manifestata attraverso un rifiuto consapevole e persistente di interagire con la commissione, anche sotto forma di silenzio ostinato o sistematica mancanza di collaborazione a fronte delle sollecitazioni formulate in sede d’esame”.
Allo stato attuale, almeno apparentemente, il testo della disposizione sembra essere poco congruente con quello della relazione tecnica che parla esplicitamente di “chiara intenzionalità elusiva del candidato” e di “rifiuto consapevole e persistente di interagire con la commissione”, senza dimenticare il “silenzio ostinato”; che tutto questo equivalga alla sintesi prevista dalla comma 2 bis (prova svolta regolarmente) è tutto da dimostrare. La spiegazione che si può dare è che, probabilmente, il testo della disposizione che conosciamo in questo momento non è ancora quello definitivo e che nelle prossime ore gli uffici legislativi di viale Trastevere e di Palazzo Chigi proporranno una “versione” più precisa del testo.