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Riforma universitaria e pubblico impiego

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E’ stata riportata sulla G.U. n. 6 del 9/1/2001 la circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 6350/4.7. del 27 dicembre 2000, sulla “valenza ai fini dell’accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall’art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999”.
Considerando che i nuovi titoli di 1° livello, ottenibili dopo un corso di laurea triennale, verranno rilasciati dagli Atenei che – anticipando l’avvio generalizzato del nuovo sistema di studi universitario, fissato a partire dall’anno accademico 2001/2002 – hanno dato attuazione alla riforma fin dall’anno accademico in corso, viene sottolineata l’esigenza, anche sulla base della nota del 14 dicembre 2000 prot. 4793/SG del Ministero dell’Università, di individuare la valenza dei nuovi titoli quali requisiti per l’accesso alle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali nel pubblico impiego, definendo nel contempo le concrete prospettive ai fini occupazionali presso le Amministrazioni pubbliche.