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06.11.2025

Rinnovo contratto scuola, Anp: mancano due aspetti, il codice disciplinare per i docenti e la formazione obbligatoria

Contratto scuola finalmente firmato: i sindacati ieri, 5 novembre, tranne Flc Cgil, hanno raggiunto l’accordo per quanto riguarda la parte economica del CCNL scuola 2022-2024. La parte normativa sarà accorpata al prossimo contratto.

A dire la propria è stata l’ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, con un comunicato. Ecco cosa c’è scritto: “Dobbiamo purtroppo evidenziare la perdurante assenza di due importanti aspetti contrattuali che riguardano i docenti: un monte ore obbligatorio da destinare alla formazione e un codice disciplinare, previsto fin dal CCNL del 29/11/2007, ma mai definito nei tre contratti collettivi successivi”. 

“Per quanto riguarda il primo aspetto, ricordiamo che il CCNL 2019/21, non modificato in questa parte dall’ipotesi appena sottoscritta, quantifica l’obbligazione di lavoro annua da destinare complessivamente alla formazione e alle sedute degli organi collegiali in 80 ore. Ma, poiché le sedute del collegio dei docenti e quelle dei consigli di classe, con esclusione di quelle dedicate agli scrutini, sono singolarmente limitate a non più di 40 ore annue e tale limite viene ordinariamente raggiunto, è evidente come resti poco o niente per la formazione. Peraltro, le ore eccedenti quel limite, oltre ad avere carattere facoltativo, devono essere remunerate con un fondo d’istituto che risulta sempre più esiguo essendo stato per di più decurtato dalla clausola di cui all’articolo 15, comma 2 della medesima ipotesi a favore di una distribuzione a pioggia nello stipendio mensile. Tutto questo avviene nonostante gli insoddisfacenti risultati di apprendimento richiedano chiaramente, e con estrema urgenza, il rinnovamento della didattica e questo, a sua volta, non possa ottenersi senza una massiccia azione di formazione del corpo docente”. 

“Sul necessario aggiornamento del codice disciplinare per i docenti abbiamo già espresso molteplici volte le nostre riflessioni: sia il D.lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) sia il D.lgs. n. 75/2017 (c.d. Riforma Madia), adottati da governi di opposto schieramento politico, hanno attribuito al dirigente scolastico il potere di sospendere dal servizio fino a dieci giorni il personale. Tuttavia, mentre per il personale ATA questa possibilità risulta effettiva in quanto contrattualizzata, nulla è stato stabilito da quasi venti anni per il personale docente, nonostante il fatto che anche nel CCNL 2019/21 sia stata preannunciata una nuova sessione negoziale. Si procrastina quindi – contra legem – una insoddisfacente situazione che, da un lato, vede i dirigenti scolastici privi di incisivi poteri di intervento in quanto essi possono irrogare solo l’avvertimento scritto oppure la censura e, dall’altro, grava gli Uffici per i procedimenti disciplinari operanti presso gli USR di un carico di lavoro talmente elevato da lasciare per lo più impuniti gli illeciti disciplinari di gravità medio-bassa commessi dai docenti.  

Altrettanto irrisolte restano altre criticità, da noi più volte evidenziate nei nostri comunicati: 

  • il riferimento al numero di due unità di collaboratori del DS, residuo del CCNL 2007 e in contrasto con le chiare disposizioni legislative imperative di cui all’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e all’articolo 1, comma 83 della legge n. 107/2015. La clausola contrattuale, oltre a essere illegittima, è anche anacronistica alla luce della crescente complessità delle istituzioni scolastiche, sempre meno gestibili senza uno staff dirigenziale composto da un adeguato numero di collaboratori. L’introduzione dell’organico dell’autonomia e delle risorse del potenziamento, disposta dalla legge n. 107/2015, aveva ampliato la possibilità di utilizzare il personale docente nelle funzioni organizzative, peraltro espressamente richiamate dall’articolo 43 del CCNL 2019/21. Purtroppo, però, dobbiamo constatare come l’impianto contrattuale sia condizionato da un’idea di scuola antiquata e ottocentesca, incapace di scrollarsi di dosso dei vincoli irragionevoli nonostante l’evidente pregiudizio che questi arrecano alla qualità del servizio 
  • il riferimento alla delibera del Piano delle attività dei docenti, anch’esso sopravvissuto ai vari aggiornamenti contrattuali benché sia reso nullo per contrasto con le disposizioni legislative imperative di cui agli articoli 4 e 25 del D.lgs. n. 165/2001. Il testo dell’ipotesi, infatti, attribuisce ancora al collegio dei docenti la competenza all’approvazione del Piano annuale delle attività. Tale disposizione pattizia è in contrasto col principio costituzionale della riserva di legge in materia di competenza nonché con specifiche disposizioni legislative imperative contenute nel D.lgs. n. 297/1994 e nel D.lgs. n. 165/2001. L’approvazione del Piano non può che essere di competenza del dirigente. 

In conclusione, non possiamo non rilevare come anche questa volta si sia sprecata una occasione per fare chiarezza sul rapporto tra prerogative dirigenziali e competenze degli organi collegiali: senza di essa, la governance delle istituzioni scolastiche sembra destinata a rimanere in una coltre di ambiguità e confusione, rischiando di compromettere anche quei necessari processi di miglioramento in atto, finalizzati a garantire il successo formativo dei nostri alunni”. 

Contratto scuola, aumenti stipendi docenti netti

Ecco la tabella riepilogativa dei benefici previsti col rinnovo del CCNL per il 2022/24. Rispetto all’ultima bozza presentata dall’ARAN, è stata accolta la proposta della CISL Scuola di destinare a RPD/CIA tutti gli aumenti risultanti dalle risorse che la legge 207/2024 ha reso disponibili finalizzandole al trattamento accessorio.

Le tabelle fornite da Cisl Scuola mostrano dettagliatamente gli incrementi salariali e gli arretrati in busta paga destinati a diverse categorie di personale, inclusi Collaboratori, Assistenti, Funzionari ed Equiparati, e Docenti.

Aumenti Mensili Totali (incrementi in busta)

Gli incrementi totali mensili futuri in busta paga variano notevolmente in base al profilo professionale e all’anzianità di servizio (strutturata in fasce, ad esempio 0-8, 9-14, fino a “da 35” anni).

Per il personale Docente (Infanzia/Primaria, ITP, Laureati di I e II Grado), gli aumenti mensili variano, ad esempio, tra €52.74 netti (per l’anzianità inferiore per ITP e Infanzia/Primaria) a €87.43 netti (per i Docenti Laureati II Grado con anzianità più elevata).

Questi nuovi incrementi includono la Differenza mensile ancora da erogare (su 13 mensilità) e l’Incremento RPD/CIA mensile da erogare (su 12 mensilità).

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