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RSU decadute, i 50 giorni decorrono dalla cessazione dello stato di emergenza

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A causa della situazione epidemiologica in atto, si stanno verificando difficoltà a procedere al rinnovo delle RSU decadute nel corso del triennio.

In proposito, l’accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 ha, in via generale, affrontato la suddetta tematica prevedendo che “le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, … vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.

Nella situazione contingente, è però impossibile rispettare il termine di 50 giorni per procedere al rinnovo: tale impossibilità non è addebitabile ad inerzia delle parti ma alle difficoltà da un lato a garantire le condizioni minime di sicurezza per i lavoratori ed i rappresentanti sindacali impegnati nelle operazioni elettorali, dall’altro ad effettuare – in un momento in cui una parte dei lavoratori presta servizio in modalità agile – tutti gli adempimenti procedurali connessi.

Anche il Governo ha ritenuto opportuno, con l’art. 15 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157, di differire le elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale, prevedendo la proroga del mandato delle attuali RSU in carica – in scadenza ad aprile 2021 – dando termine per il loro rinnovo fino al 15 aprile 2022.

Per tale ragioni, il 15 dicembre 2020 è stato sottoscritto al,lARAN il protocollo «Decadenza delle RSU nel corso del triennio dalla loro elezione».

Alla luce della situazione epidemiologica in atto che rende particolarmente complesso (ed in alcuni casi impossibile) procedere alle elezioni suppletive, le parti hanno concordato che il termine di 50 giorni fissato nel suddetto accordo decorre dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

Nelle more della rielezione della RSU le relazioni sindacali (inclusa la sottoscrizione dei contratti integrativi) proseguiranno con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU non dimissionari (o decaduti).