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Scrutini, tra voti proposti, voti di Consiglio e giudizi descrittivi al posto dei voti

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Per tutte quelle scuole che adottano i quadrimestri come suddivisione dell’anno scolastico in due periodi di quattro mesi l’uno, con la fine del mese di gennaio si avviano gli scrutini intermedi di fine primo quadrimestre. Con l’anno scolastico 2020/2021 si registra la novità normativa per gli srutini della scuola primaria, dove al posto del voto numerico tornano i giudizi descrittivi.

Normativa scrutini per la secondaria di II grado

Il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, è la norma in cui è specificato che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto, unico per gli scrutini finali, unico o scritto e orale per gli scrutini intermedi, per l’alunno. Tale voto numerico sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe.

Nel comma 1 dell’art.4 del DPR 122/2009 è scritto che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Docenti di religione e potenziamento agli scrutini

Per quanto riguarda le votazioni del Consiglio di classe per decidere il voto da assegnare agli studenti attraverso la votazione di Consiglio, non prendono parte il personale docente di potenziamento, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Nemmeno i docenti di religione cattolica hanno diritto a partecipare alla votazione per decidere il voto di uno studente.

Decreto Regio n.64/1925

La norma che definisce il voto proposto e l’eventuale deliberazione a maggioranza del Consiglio di classe per modificarlo, è scritta nel decreto regio n°64 del 1925, che afferma: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”.

Giudizio descrittivo alla primaria

La vera novità normativa sugli scrutini intermedi e finali viene attuata, per l’anno scolastico 2020/2021, per la scuola primaria. L’ordinanza ministeriale n.172, del 4 dicembre 2020 prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno.

La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che avrebbe lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
 
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).