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Servizi di III fascia, va via la retroattività?

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Il dispositivo è lo stesso per il quale il senatore Asciutti (FI) ha presentato 3 emendamenti per modificare in senso restrittivo la legge 143 sui nuovi punteggi.

L’emendamento del sen. Manzione, ha già ottenuto il parere favorevole del relatore del disegno di legge 2978, sen, Galan (Fi) e del Governo. E se sarà approvato determinerà l’azzeramento degli effetti della legge n. 143/2004 per quanto riguarda i nuovi punteggi di servizio.

Limitatamente, però, alle prossime graduatorie. "L’attuale configurazione dei criteri per la valutazione dei titoli" spiega il sen. Manzione "penalizza ingiustamente i docenti con maggiore anzianità di servizio in relazione a scelte di carriera effettuate necessariamente senza consapevolezza dei futuri teorici benefici". Oltretutto: "nessun docente poteva sapere cinque anni fa che la scelta delle sedi avrebbe comportato una diversa attribuzione di punteggio". E quindi, secondo Manzione: "occorre eliminare la retroattività della norma che espone molti docenti precari ad un vulnus assolutamente ingiustificato e che appare evidentemente incostituzionale". Il provvedimento sarà messo in discussione nella seduta di martedì 13 luglio e se sarà approvato, dovrà passare alla Camera per il sì definitivo. Stando a quanto riferiscono i bene informati, il passaggio alla Camera dovrebbe essere soltanto "pro forma", perché il provvedimento giungerà per così dire "blindato": trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, i tempi di approvazione sono necessariamente molto ristretti.
Pubblichiamo di seguito il testo dell’emendamento Asciutti e dell’emendamento Manzione.

8.0.200
Asciutti
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis"
(norme di interpretazione autentica)
1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicato in comune classificato come di montagna, situato al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse dalla stessa scuola.

8.0.200/1
Manzione

All’emendamento 8.0.200, al comma 1, secondo periodo, dell’art.8-bis, ivi inserito, dopo le parole: "di cui al precedente periodo" inserire le seguenti: "si applica con esclusivo riferimento al servizio prestato a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 e"