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Si può “usare” il voto delle discipline per sanzionare comportamenti scorretti degli studenti? Parla l’esperto

Dal professore Salvatore Nocera, uno dei massimi esperti italiani di disabilità e inclusione, riceviamo questo interessante contributo che pubblichiamo con piacere.

Può accadere in talune classi che ad uno studente vengano irrogate sanzioni disciplinari da un docente consistenti nell’abbassamento dei voti nella propria disciplina. Questa prassi non sembra conforme a quanto stabilito nell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, secondo il quale: “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”.

Invero, la Giurisprudenza ha distinto tra: casi di sanzioni disciplinari su singoli comportamenti occasionali; e sanzioni dovute a comportamenti ripetuti più volte durante l’anno scolastico. Nel primo caso vale la regola chiaramente espressa nella norma citata; nel secondo caso invece la sanzione disciplinare, abbassando il voto di condotta sino al 6 o addirittura al 5, può legittimamente comportare conseguenze molto gravi, quali quelle, vigenti attualmente, della bocciatura nel caso di una votazione pari a 5, o di un debito didattico in educazione civica da saldarsi in settembre. La stessa normativa è stata introdotta nei confronti anche degli alunni e delle alunne di scuola secondaria di primo grado con l’aggiunta del comma 2-bis, all’art. 6 del DLgs 62/2017, operata dalla L. 150/2024. In questa seconda ipotesi, potrebbe rientrare la recente norma introdotta dal comma 2-bis, aggiunto al comma 2 dell’art. 17, del D.Lgs. n. 62/2017 sulla valutazione degli studenti di scuola secondaria di secondo grado. Infatti, tale comma 2-bis così recita: “L’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2”; ciò significa che se non si svolgono “regolarmente” “tutte” le prove di esame di maturità, si è bocciati nel caso anche una sola prova non sia svolta regolarmente. Invero, la norma ha voluto dare un carattere afflittivo ad un comportamento che poteva già comportare la bocciatura con la semplice dizione del comma 2 dello stesso art. 17 che così recita: “L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio…”.
Infatti, tale norma chiaramente deve interpretarsi nel senso che se non si svolge regolarmente una delle prove ivi indicate l’alunno è bocciato. Così infatti la norma è stata sempre interpretata nel caso di un alunno che presenta fogli in bianco ad una prova scritta. Lo stesso si sarebbe potuto e dovuto interpretare nel caso che un alunno, pur presentandosi al colloquio, non risponda a nessuna domanda. Ciò è avvenuto durante alcuni esami di maturità di giugno 2025, per protesta politica contro il massacro che il governo di Israele sta provocando in Palestina.

Il Governo ha voluto accentuare il carattere sanzionatorio, rompendo così la logica dell’art. 4, comma 3, dello Statuto delle studentesse e degli studenti sopra citato. Comunque l’abbassamento di un voto come sanzione disciplinare per un solo comportamento scorretto è un provvedimento, che può essere annullato dal TAR per eccesso di potere. Ancora più delicata è la questione se comportamenti scorretti di studenti con disabilità possano essere oggetto di sanzioni disciplinari. Bisogna evitare di cadere in due rischi opposti: da un lato di escluderli da ogni sanzione; e dall’altro di trattarli pienamente come quelli dei compagni. La magistratura si è orientata a distinguere tra i casi in cui è possibile individuare una consapevolezza da parte dello studente della scorrettezza che compiva, e quelli in cui invece, a causa della menomazione, questa consapevolezza non è rinvenibile. Ciò in base al principio della personalizzazione della responsabilità.
In ogni caso per tutti gli studenti l’irrogazione di una sanzione disciplinare deve rispettare il predetto Statuto ed il Regolamento di istituto, con riguardo alla individuazione della fattispecie prevista come illecita, del tipo di sanzione corrispondente a quella determinata fattispecie, dell’organo competente ad irrogare la sanzione. Ovviamente, lo studente o la studentessa debbono essere preventivamente ascoltati per il rispetto del diritto inviolabile di difesa. Qualora una di queste regole venga violata il provvedimento sarà annullabile dal TAR per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.                                   

Salvatore Nocera

Può un comportamento scorretto di uno studente influire sul profitto?

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