Home Disabilità Sostegno ed inclusione scolastica, cosa cambia?

Sostegno ed inclusione scolastica, cosa cambia?

CONDIVIDI

Sarà presto operativo il decreto 66 del 2017 in delega alla legge 107/2015 relativo alla promozione dell’inclusione scolastica.

Come in altri articoli, tale decreto, non piace alle famiglie degli alunni disabili, dato che andrebbe ad intervenire su decisioni delicate, come l’assegnazione delle ore di sostegno, che secondo quanto stabilito dalla legge 104 del 1992, dovrebbe comprendere la partecipazione della famiglia e dei docenti.

Addio al GLHO: sarà il GIT a decidere

Infatti, una delle principali novità previste dal decreto inclusione n°66/2017, consiste nel passaggio di responsabilità dal GLHO al GIT, per quanto riguarda le ore di sostegno agli alunni disabili all’interno della redazione del PEI.

Il GLHO, (Gruppo di lavoro Operativo per l’alunno con disabilità), è un gruppo pluridisciplinare composto da: docenti di sostegno, docenti di posto comune, operatori sanitari.

A queste figure si affianca la partecipazione della famiglia, che, come previsto dalla legge 104 del 1992 e dal DPR di attuazione 1994, ha il compito di redigere congiuntamente agli altri soggetti già elencati il PEI (Piano educativo individualizzato) in favore dell’alunno con disabilità.

Il decreto 66/2017, introduce, all’art. 9, notevoli cambiamenti per quanto riguarda i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica. Stiamo parlano dei commi 4-7 che prevedono l’istituzione per ogni ambito territoriale di un Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Si tratta di un gruppo che sarà composto da un dirigente tecnico o scolastico (che lo presiede), da tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, da due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e da uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.

Il GIT riceverà dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verificherà e formulerà la relativa proposta all’USR. Comprese quindi le ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno disabile.

Inoltre, è bene specificare che la procedura di assegnazione delle risorse per il sostegno, prevede una mediazione fra tra le richieste dei dirigenti e l’assegnazione delle stesse da parte degli uffici scolastici.

Continuità didattica

Il Decreto 66/2017 affronta anche il tema della continuità didattica, proponendo alle scuole due soluzioni:

• il dirigente scolastico può affidare ai docenti dell’organico dell’autonomia, titolari su posto comune ma in possesso del titolo di specializzazione, lo svolgimento di attività di sostegno;

• il dirigente scolastico può proporre ulteriori contratti a tempo determinato ai supplenti che abbiano avuto una supplenza sul sostegno nell’anno precedente.

Infine, sempre ai fini della continuità didattica, la norma conferma, per quanto riguarda la permanenza del personale docente nel ruolo del sostegno, l’obbligo dei 5 anni prima di poter chiedere il passaggio su cattedra o posto comune.

I compiti del personale ATA

Bisogna anche sottolineare altri aspetti del decreto inclusione. Tali aspetti vengono ripresi anche da una scheda della Flc Cgil.
Nel ridefinire le competenze reciproche di Stato ed Enti locali in materia di inclusione scolastica, quindi personale, contributi economici, trasporti, etc., il Decreto introduce diverse novità:

– l’assegnazione degli organici del personale ATA alle scuole, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legislazione vigente, deve tenere conto della presenza di alunni disabili iscritti;

– l’assegnazione dei collaboratori scolastici per compiti di assistenza previsti dal profilo deve tenere conto anche del genere sessuale dell’alunno da assistere;

– entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano vanno definiti i criteri per uniformare i profili professionali degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

Inoltre, si ricorda che nel processo di valutazione delle scuole definito dal DPR 80/13 anche l’inclusione diventa parametro di riferimento, infatti l’INVALSI dovrà definire gli indicatori dell’inclusività da utilizzare nei processi di autovalutazione delle scuole (RAV).

Come certificare la disabilità

Infine, riprendiamo la parte del decreto 66/2017 in cui parla delle novità in merito alla certificazione della disabilità.

Prima di tutto bisogna ricordare che è la commissione multidisciplinare a redigere il Profilo di Funzionamento, un nuovo documento che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico-Funzionale, che andrà a definire le competenze professionali e misure di sostegno necessarie all’inclusione scolastica.

Sulla base del Profilo di Funzionamento viene poi predisposto il PEI, redatto dai docenti della classe, con la compartecipazione di genitori e figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola. (Come abbiamo visto in precedenza).

Infine, il Piano per l’inclusione, recepito dal PTOF di ogni istituzione scolastica, definisce l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.