Una delle procedure che ogni giorno accade in tutte le scuole d’Italia è quella delle supplenze da adottare per i docenti assenti. È importante conoscere quali sono i criteri per individuare i docenti che devono svolgere la supplenza e qual è, eventualmente, il compenso accessorio dell’ora eccedente per retribuire la supplenza per sostituire il docente assente.
I criteri per l’individuazione dei docenti da utilizzare per le supplenze interne devono essere deliberati dal Collegio, garantendo la rotazione e l’equità tra il personale, evitando decisioni arbitrarie o estemporanee.
Le sostituzioni dei docenti assenti viene regolamentata dal Collegio dei docenti con dei criteri specifici, ma sempre nel rispetto delle norme e delle leggi. Nei criteri scelti dal Collegio docenti non possono essere utilizzati i docenti di sostegno in presenza dell’alunno disabile, ma non può essere utilizzato per la sostituzione nemmeno il docente titolare della disciplina che ha come contitolare il docente di sostegno.
Il primo criterio che può essere utilizzato, anzi che dovrebbe essere utilizzato, è l’utilizzo di quei docenti che, essendo liberi dal proprio orario di lezione, devono recuperare le ore di permesso breve fruite nei due mesi precedenti. Anche i docenti che sono rimasti liberi perché le loro classi sono impegnate in altre attività didattiche alternative, sono da considerarsi disponibili alla supplenza. Il secondo criterio potrebbe essere quello dell’utilizzo dei docenti di potenziamento. fino ad un massimo di 10 giorni, ai sensi di quanto disposto dal comma 85, aggiornato con le sue successive modifiche, della legge 107/2015. Chiaramente il docente di potenziamento potrà essere utilizzato solo per le ore residue non contemplate all’interno del PTOF e senza ledere la sua attività didattica quantificata nel Piano dell’Offerta Formativa. Per sostituire il docente assente potrebbero essere utilizzate le cosiddette ore eccedenti a pagamento per sostituzione dei colleghi assenti. Tra i criteri potrebbe comparire anche l’utilizzo dei docenti in compresenza delle discipline di laboratorio, dove il docente della disciplina e l’insegnante tecnico pratico sono in classe in compresenza, allora in tal caso, anche se non è una pratica ortodossa, si potrebbe chiedere all’ITP di aiutare la scuola per supplire un docente assente. Ma tale pratica non può essere assolutamente fatta nella compresenza tra docente della disciplina e docente di sostegno.
Le ore in sostituzione dei colleghi assenti che vengono dette ore eccedenti l’orario di servizio curricolare, non più di 6 ore la settimana, sono retribuite con un valore pari a 1/65 dello stipendio iniziale e l’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola secondaria; a 1/87 dello stipendio iniziale e l’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola primaria; a 1/90 dello stipendio iniziale e l’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola dell’infanzia. Le ore di approfondimento negli Istituti Professionali vengono retribuite per ogni singola ora 1/78 dello stipendio in godimento, più la quota di fondo di Istituto per arrivare al raggiungimento di € 38,50.
In buona sostanza il compenso netto per un’ora di sostituzione per l’infanzia è pari a € 20,76, per la primaria € 21,47, per la secondaria I e II grado docenti laureati € 31,11 e i docenti diplomati della secondaria di II grado € 28,74.