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Bocciato per troppe assenze a scuola, TAR Umbria: la deroga è eccezionale e non deve compromettere la valutazione e la continuità didattica

Il superamento del limite massimo del 25% di assenze dall’orario scolastico annuo determina la non ammissione alla classe successiva, a prescindere dalla presentazione di certificati medici o da diagnosi psicologiche giunte a fine anno. È quanto ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) con la sentenza n. 00367/2026, che ha respinto il ricorso dei genitori di uno studente di un liceo di Orvieto contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’istituto scolastico.

Oltre il 35% di assenze: il caso e la decisione del Consiglio di Classe

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, lo studente ha accumulato 363 ore di assenza su un totale di 1.023, pari a oltre il 35% del monte orario annuo. A fronte di questo accumulo di assenze, che supera la soglia massima del 25% stabilita dall’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione e l’esclusione dallo scrutinio finale.

Nonostante la successiva produzione di certificati medici e di una relazione psicologica, i docenti hanno valutato che la situazione non rientrasse nelle deroghe straordinarie previste dalla delibera del Collegio dei Docenti. Tale regolamento circoscrive infatti le eccezioni a gravi e documentati motivi di salute, terapie programmate o gravi motivi familiari.

La posizione del TAR: la continuità didattica prima di tutto

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del provvedimento della scuola. Il TAR ha ricordato che la frequenza minima ha lo scopo di garantire la continuità didattica, la regolarità del percorso formativo e l’attendibilità delle valutazioni. Le deroghe al limite di assenza, oltre a richiedere motivi eccezionali, non possono essere applicate se il numero di assenze compromette la possibilità di verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.

Nel caso specifico, la documentazione medica non ha attestato patologie di gravità tali da giustificare l’elevato ammontare di ore perse. Inoltre, le continue assenze hanno ridotto drasticamente le verifiche scritte e orali, rendendo impossibile valutare il consolidamento delle competenze.

Diagnosi tardiva e voti insufficienti nelle materie d’indirizzo

Non è bastata a ribaltare l’esito nemmeno la diagnosi di ADHD e Bisogni Educativi Speciali (BES) presentata dalla famiglia a luglio 2026, ovvero un mese dopo lo scrutinio finale. Il Tribunale ha chiarito che il Consiglio di Classe non poteva tenere conto di una certificazione non ancora resa. I giudici hanno aggiunto che ripetere l’anno scolastico consentirà allo studente di beneficiare fin dall’inizio di una didattica personalizzata e di recuperare le lacune.

Infine, il TAR ha evidenziato che, anche se si fosse proceduto allo scrutinio formale dei voti, lo studente presentava gravi carenze con 4 in latino e 4 in filosofia. La giurisprudenza amministrativa evidenzia che la presenza di gravi insufficienze nelle materie qualificanti il corso di studi (come il liceo classico) giustifica autonomamente la non ammissione, indipendentemente dalla media complessiva dei voti.

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