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Stipendi scuola, il 23 aprile ecco l’accredito con indennità vacanza contrattuale. Le info utili

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L’emissione e l’esigibilità rappresentano rispettivamente l’inizio e la fine della procedura relativa al pagamento dello stipendio.

Per il mese di aprile confermata la data di martedì 23.

Più precisamente l’emissione corrisponde alla fase in cui NoiPa raccoglie ed elabora tutte le informazioni utili al pagamento.

Esistono 3 differenti tipi di emissione:

  • Ordinaria: elaborazione stipendio mensile;
  • Urgente: elaborazione arretrati a credito o stipendi relativi a periodi passati;
  • Speciale: elaborazione competenze personale scuola e volontari Vigili del fuoco e altre tipologie particolari di arretrati.

L’esigibilità rappresenta invece la data in cui viene effettuato l’accredito del pagamento presso il proprio istituto di credito.

Si tratta quindi della fase in cui l’importo spettante si rende disponibile al beneficiario.

Le date di esigibilità sono le seguenti.

  • 23 di ogni mese: rata ordinaria;
  • 27 di ogni mese: rata ordinaria comparto Sanità;
  • entro 10 giorni lavorativi dal termine Emissione Urgente e Speciale.

Stipendi scuola, come controllare il cedolino sul cellulare

Il sistema NoiPA a portata di click: è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store la prima applicazione ufficiale “NoiPA”.

Cosa è NoiPa App

Oltre alla funzione di controllo dello stipendio l’applicazione permette di consultare e salvare la propria Certificazione Unica (ex modello CUD) sul dispositivo, di consultare le notizie del portale NoiPA e richiedere direttamente assistenza per le funzioni disponibili sull’App.

Lo sviluppatore promette aggiornamenti costanti nel prossimo futuro e l’integrazione di altre funzioni. In rete in realtà erano da tempo già disponibili app di terze parti, ma a differenza di queste ultime, NoiPA garantisce sicurezza delle informazioni trasmesse e privacy.

VERSIONE ANDROID

VERSIONE IOS (consultabile anche da tablet)

NoiPA è il sistema informativo realizzato per gestire i dati dei dipendenti amministrati e assicurare la presa in carico del trattamento economico del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione che mette a disposizione i servizi di:

  • Elaborazione dei dati giuridico-economici e dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali;
  • Programmazione e quadratura della rilevazione delle presenze/assenze degli amministrati nonché dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente;
  • Gestione dei dati elaborati e produzione del cedolino mensile, nonché distribuzione dello stesso e comunicazione delle informazioni connesse ai dati contenuti all’interno.

L’indennità di vacanza contrattuale

L’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione che viene erogato dal datore di lavoro (in questo caso lo Stato) nel periodo intercorrente tra la data di scadenza di un CCNL e il suo rinnovo (cosiddetto periodo di vacanza contrattuale).

Si tratta di elemento provvisorio proprio perché la corresponsione di tale indennità deve essere limitata al periodo durante il quale i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono impegnati nel rinnovo di un contratto collettivo nazionale.

Questo elemento provvisorio deriva dall’Accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993 (Protocollo di intesa Governo-Sindacati Lavoratori-Associazioni Imprenditoriali sulla politica dei redditi e sull’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo)

Cosa significa per i dipendenti della scuola? La misura dell’indennità è pari allo 0,42% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019.

Per gli stipendi della scuola l’erogazione dell’indennità a partire da aprile comporterà un aumento che, a seconda della qualifica professionale e dell’anzianità di servizio, varierà da un minimo di 5,4 euro ad un massimo di 12 euro.

A partire da luglio l’indennità varierà tra un minimo di 9 euro ad un massimo di 20 euro.

Si ricorda che l’indennità di vacanza contrattuale viene erogata quale anticipazione dei benefici attribuibili all’atto del rinnovo contrattuale, pertanto sarà riassorbita al momento della stipula del CCNL relativo al triennio 2019-2021.

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