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Mappe concettuali e riassunti troppo estesi: il Tar chiarisce il confine degli strumenti compensativi per lo studente con DSA

La fruizione degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) garantisce agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) una condizione di parità rispetto ai compagni, ma non si traduce nel diritto di consultare riassunti integrali sostitutivi della preparazione individuale. A stabilire questo principio fondamentale è la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che, con la sentenza n. 02120/2026 del 2 novembre 2026, ha rigettato il ricorso proposto da uno studente iscritto al quarto anno di un Istituto d’Istruzione Superiore ad indirizzo professionale “Manutenzione e assistenza tecnica IP14”.

Il contenzioso trae origine dalla deliberazione con cui il Consiglio di Classe ha decretato la non ammissione dell’allievo alla classe V a seguito dell’esito gravemente insufficiente (valutazione pari a 3/10) riportato nella prova di recupero estiva sostenuta a fine agosto nella disciplina fondamentale “Tecnologia meccanica e applicazioni”.

La vicenda processuale e i motivi del ricorso

Lo studente, affetto da un disturbo misto dell’apprendimento (nello specifico dislessia e discalculia) riconosciuto dalla competente ASL, fruiva per l’anno scolastico 2025/2026 di un PDP adottato dall’istituto con l’indicazione di misure dispensative e strumenti compensativi per ciascuna materia.

A fronte della bocciatura deliberata all’unanimità dal Consiglio di Classe all’esito dello scrutinio differito, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Scolastico, articolando tre censure di legittimità:

  1. Violazione delle norme sull’inclusione scolastica (Legge n. 170/2010, D.P.R. n. 122/2009 e D.M. n. 5669/2011): il ricorrente ha sostenuto che durante la prova di recupero gli fosse stato illegittimamente impedito l’uso delle mappe e degli schemi da lui stesso predisposti, adoperati durante l’anno e approvati dalla docente, venendo costretto a consultare schemi alternativi forniti dall’insegnante o da un compagno, giudicati inidonei per la verifica.
  2. Violazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007: si lamentava la mancata attivazione di corsi di recupero estivi da parte dell’istituto scolastico a seguito della sospensione del giudizio a giugno.
  3. Carenza di motivazione e violazione del PTOF: si contestava il difetto di motivazione circa l’impossibilità di ammettere lo studente alla classe quinta con l’obbligo di colmare l’insufficienza in un’unica disciplina durante il successivo anno scolastico.

Strumento compensativo vs sostituzione della conoscenza

Nel respingere il primo motivo di gravame, la Seconda Sezione del TAR Piemonte ha delineato con chiarezza la distinzione tra ausilio compensativo e scorciatoia valutativa.

Dagli atti di causa è emerso che la docente della materia aveva espressamente invitato lo studente, tramite e-mail inviata ai genitori nel mese di giugno 2026, a predisporre per la prova di recupero una scheda di supporto idonea. Tuttavia, gli schemi elaborati dal ragazzo sono risultati eccessivamente estesi, ricchi di riassunti e privi della forma di mappa sintetica o diagramma di flusso, risolvendosi in una sostanziale riproduzione del testo di studio.

I giudici torinesi hanno richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sezione VII, sentenza n. 9271/2022), evidenziando come l’adozione degli strumenti compensativi non attribuisca un diritto indiscriminato all’uso di qualsiasi materiale: “L’ausilio di schemi, mappe, formulari, tabelle e strumenti di calcolo non equivale alla possibilità di introdurre riassunti dei materiali di studio, sostitutivi della conoscenza e della rielaborazione personale della disciplina da parte dello studente. La finalità delle verifiche è, del resto, quella di testare la comprensione e la rielaborazione del materiale di testo e delle lezioni svolte nell’anno scolastico. Lo strumento compensativo è un ausilio funzionale a porre l’interessato in posizione paritaria rispetto agli altri studenti, senza risolversi in una posizione di vantaggio.”

Poiché la docente ha comunque garantito l’applicazione del PDP mettendo a disposizione schemi sostitutivi idonei al contenuto della verifica, la mancata disponibilità delle mappe personali è stata imputata alla negligenza dello studente nell’elaborare materiale conforme alle indicazioni ricevute.

Corsi di recupero e rilevanza della materia d’indirizzo

Il TAR Piemonte ha ritenuto infondate anche la seconda e la terza censura mosse contro il provvedimento di bocciatura:

  • Partecipazione e attivazione dei corsi estivi: l’istituto scolastico ha provato agli atti di aver attivato la procedura di iscrizione ai corsi di recupero estivi entro giugno 2026, senza che lo studente presentasse alcuna domanda. Ad ogni buon conto, i giudici hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5613/2015; TAR Brescia, Sezione II, n. 758/2024), la mancata organizzazione delle attività di recupero da parte della scuola non vizia la legittimità della delibera di non ammissione fondata su voti insufficienti.
  • Valutazione complessiva e specificità dell’indirizzo: la disciplina “Tecnologia meccanica e applicazioni” non rappresenta una materia secondaria o marginale, ma la disciplina d’indirizzo caratterizzante ed essenziale per il corso di studi IP14, passibile di estrazione come seconda prova scritta all’Esame di Stato.

Il Consiglio di Classe ha motivato la non ammissione rilevando lacune gravi e diffuse non solo nella prova estiva (valutata 3/10), ma sull’intero programma svolto durante l’anno scolastico, evidenziando una totale assenza dei prerequisiti necessari per affrontare proficuamente la classe quinta.

Conclusioni e condanna alle spese

Pronunciando il giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo in forma semplificata, il TAR Piemonte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in 2.000,00 euro (oltre accessori di legge) a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Istituto Scolastico.

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