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Studente non può laurearsi a causa di incidente stradale: va risarcito

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Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Terza, che con sentenza n. 7868 depositata il 6 aprile 2011 ha parzialmente accolto in ricorso di uno studente universitario che, a causa delle gravi lesioni subite in un sinistro stradale, aveva dovuto interrompere gli studi universitari di giurisprudenza, che stava seguendo come studente-lavoratore, perdendo così la possibilità di laurearsi.

La Cassazione ha accolto i rilievi mossi dal ricorrente nei confronti della sentenza della Corte di appello che non aveva adeguatamente quantificato i danni biologici, morali e patrimoniali subiti dallo studente, non tenendo conto del fatto che, proprio a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (protrattosi per oltre un anno), il giovane era stato costretto ad abbandonare gli studi universitari, con la conseguente impossibilità di conseguire la laurea e di avere così l’opportunità di maggiori gratificazioni personali e di maggiori guadagni futuri.
La sentenza appellata, infatti, non aveva preso affatto in esame questo aspetto, omettendo così di adeguare la liquidazione dei danni biologici e patrimoniali alle peculiarità del caso concreto; in altri termini, la Corte di appello non aveva tenuto conto delle opportunità di guadagno e di lavoro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con la prosecuzione degli studi.
“Ben avrebbe potuto la Corte di appello – leggiamo nella sentenza – ritenere la domanda non sufficientemente provata nei suoi presupposti, o non fondata. Ma avrebbe dovuto prenderla in esame e motivarne il rigetto, trattandosi di domanda che appare oggettivamente attendibile e relativa a circostanze rilevanti al fine della liquidazione dei danni”.