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Sui posti congelati per l’ex art. 40 la supplenza è fino al 30 giugno 2012

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Infatti con la nota del 7 giugno prot. n. 4364 il Miur ritiene importante determinare il termine finale dei contratti stipulati con la dicitura fino all’avente diritto. Attraverso tale nota viene definitivamente chiarito che le supplenze assegnate con contratto fino all’avente diritto, secondo l’ex art. 40 attualmente in vigore per i posti destinati a nomina in ruolo retroattiva, dovranno essere trasformate per continuità in contratti fino al termine delle attività didattiche, con scadenza il 30 giugno nei riguardi degli stessi supplenti già in servizio su tali posti.