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Supplenze a.s. 2023/24, indicazioni per il conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

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Tra le indicazioni fornite nell’annuale circolare sulle supplenze, un paragrafo è dedicato al conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali.

Il Ministero spiega che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.