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07.10.2026

Supplenze su spezzoni del personale docente: disposizioni, regole e sanzioni

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e la successiva circolare applicativa del 6 maggio 2026, nel regolamentare la procedura per il conferimento delle supplenze del personale docente è stata confermata e dettagliata la disciplina riguardante il completamento orario, disponendo il diritto del docente al raggiungimento del tempo pieno sia nel caso di supplenze annuali e temporanee (da GAE e GPS) sia per quelle brevi e saltuarie (da Graduatorie d’Istituto). Fermo restante che la normativa indica criteri organizzativi differenti tra i contratti a lungo termine conferiti dagli uffici scolastici territoriali (USP) e le supplenze brevi attribuite dai dirigenti scolastici.

Diritto al completamento dell’orario e vincoli strutturali

Il diritto al completamento dell’orario settimanale fino al raggiungimento dell’orario di cattedra completo trova la sua legittimazione nella volontà di garantire la stabilità economica e la piena prestazione lavorativa al docente supplente. I limiti orari complessivi sono così articolati:

  • 18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • 22 ore più 2 ore di programmazione settimanale per i docenti della scuola primaria;
  • 25 ore settimanali per i docenti della scuola dell’infanzia.

Il completamento orario può avvenire nel limite massimo di tre istituzioni scolastiche articolate su non più di due comuni, ove possibile viciniori, al fine di garantire la facile raggiungibilità e la piena compatibilità dell’orario di servizio complessivo.

Completamento cattedra su supplenze da GAE e GPS

Il completamento dello spezzone a seguito del conferimento di una supplenza con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno da parte degli Uffici Scolastici Provinciali (USP) dipende da due fattori cruciali:

  • La scelta dell’aspirante: All’atto della presentazione della domanda per la scelta delle 150 sedi, il docente deve aver espresso esplicitamente la volontà di accettare un eventuale spezzone orario, selezionando anche la disponibilità al completamento (sulla stessa scuola, nello stesso comune o nella stessa provincia).
  • La disponibilità e l’azione degli uffici: Gli USP hanno il compito di aggregare preventivamente gli spezzoni orari residui presenti sul territorio per costituire dei veri e propri posti orario completi. Tuttavia, l’algoritmo ministeriale assegna il completamento solo se gli spezzoni utili e compatibili sono presenti nello stesso turno di nomina. Se il docente riceve uno spezzone isolato perché non vi sono altri spezzoni compatibili in quel momento, non potrà ottenere il completamento nei turni successivi delle GPS. Inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 19 dell’O.M. 27/2026, non è consentito frazionare una cattedra intera per permettere il completamento d’orario.

Completamento cattedra su supplenze dalle Graduatorie d’Istituto (GI)

In merito alle supplenze su eventuali spezzoni conferite dal dirigente scolastico attraverso l’utilizzo delle graduatorie d’istituto, va precisato che il diritto al completamento non consente in alcun modo al dirigente scolastico di frazionare una cattedra intera rimasta residua.

Il completamento orario a livello d’istituto può realizzarsi esclusivamente mediante l’attribuzione di ulteriori spezzoni orari già esistenti (non costituenti posto intero), al fine di salvaguardare rigorosamente l’unicità dell’insegnamento e l’efficacia dell’azione didattica nelle singole classi.

Sanzioni per l’abbandono della supplenza

L’Ordinanza Ministeriale 27/2026 regola in modo rigido i regimi sanzionatori legati alla mancata accettazione o all’interruzione ingiustificata del servizio, distinguendo la gravità a seconda del canale di reclutamento.

Abbandono della supplenza conferita da USP (GAE/GPS)

Il docente che abbandona una supplenza già accettata (anche se su spezzone) con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno va incontro alla sanzione più severa prevista dall’Art. 15 dell’O.M. 27/2026: la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto il biennio 2026/2028 di vigenza delle graduatorie. Tale preclusione si applica a tutte le classi di concorso, tipologie di posto (comune/sostegno) e gradi d’istruzione a cui il candidato ha accesso, comprese le supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.

Abbandono della supplenza conferita dal Dirigente Scolastico (GI)

Il docente che abbandona una supplenza temporanea conferita direttamente dal Dirigente Scolastico tramite graduatorie d’istituto va incontro alla perdita della possibilità di conseguire supplenze brevi per l’anno scolastico in corso. Questa sanzione è più circoscritta: si limita esclusivamente alla specifica graduatoria di istituto (classe di concorso e tipologia di posto) della scuola in cui è stato stipulato il contratto interrotto.

Quando è possibile lasciare uno spezzone orario

Le regole per poter lasciare una supplenza in corso per accettarne un’altra sono estremamente vincolate. Secondo il testo dell’O.M. 27/2026, non è mai consentito lasciare uno spezzone al 30 giugno o al 31 agosto ottenuto da GAE/GPS per accettare una cattedra intera, qualora quest’ultima sia conferita successivamente tramite la medesima procedura delle GPS

Il diritto di lasciare un incarico in corso per un altro è garantito esclusivamente al docente che si trova su una supplenza temporanea breve da Graduatorie d’Istituto: quest’ultimo può liberamente e senza alcuna sanzione lasciare il contratto breve per accettare una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) conferita da GAE/GPS, oppure in presenza di comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate e documentate.

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