Home Università e Afam Supplenze Afam, le linee guida per la costituzione delle graduatorie nazionali

Supplenze Afam, le linee guida per la costituzione delle graduatorie nazionali

CONDIVIDI

Per assicurare uniformità di interpretazione e di applicazione del D.M. 30 giugno 2014, n. 526, recante “Costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM”, il Miur ha trasmesso, con nota prot. n.1083 del 10 settembre 2014, le linee guida contenenti indicazioni in ordine alla procedura valutativa che le Commissioni costituite presso le Istituzioni Afam sono chiamate ad espletare.

Quali insegnamenti?

Innanzitutto, il Miur chiarisce le graduatorie si riferiscono esclusivamente agli insegnamenti effettivamente attivati e presenti nell’organico delle istituzioni. Infatti, l’art. 1 del D.M. parla della costituzione di apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, “nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili”.

 

Valutazione dei servizi

Può essere valutato quale requisito di ammissione il servizio prestato entro la data del 30 giugno 2014; il servizio svolto fino al 31 luglio 2014 può essere valutato esclusivamente come ulteriore servizio. Non possono essere valutati servizi non ancora svolti benché il contratto stipulato preveda lo svolgimento degli stessi (per esempio fino al 31 ottobre 2014).

Invece, il servizio prestato all’estero non è utile al conseguimento del requisito minimo di ammissione e  va valutato esclusivamente come ulteriore servizio svolto.

I servizi prestati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa appartenenti ad un unico settore disciplinare e previsti dalle declaratorie dell’insegnamento per il quale si concorre sono valutabili come stesso insegnamento.

 

Criterio della maggioranza del servizio

Ai fini della corretta individuazione della graduatoria per la quale il candidato concorre, il criterio della maggioranza del servizio deve essere applicato all’interno di ogni triennio fatto valere. Ad esempio: nel caso di 8 anni nella materia A e 2 anni nella materia B la domanda è ammissibile per entrambe perché nella materia A sono stati maturati 3 anni interi di effettivo insegnamento, mentre nella materia B sono stati maturati 2 anni di insegnamento, cui è possibile sommare un ulteriore anno nella materia A non utilizzato per l’iscrizione nella prima graduatoria (per arrivare al requisito minimo del triennio di insegnamento).

La maggioranza del servizio prestato, nel caso in cui il candidato abbia maturato il requisito dei 3 anni di insegnamento in materie diverse (art. 4, comma 3), si riferisce al maggior numero di giorni di insegnamento svolti all’interno dell’anno accademico fatto valere. Ad esempio: 354 giorni materia A (1° a.a.); 250 giorni materia B (2° a.a.); 195 giorni materia C (3° a.a.). Il candidato deve concorrere per la materia A.

La facoltà di scelta, da parte del candidato, della materia per la quale concorrere residua solo nel caso in cui non sia possibile individuare il maggior numero di giorni del servizio prestato (es. 180 giorni per ogni anno accademico).

Per l’attribuzione del punteggio per ogni singolo servizio si rimanda alla lettura della nota prot. n.1083 del 10 settembre 2014.