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02.10.2026

Supplenze docenti da graduatorie di Istituto, una domanda ricorrente: “Conviene accettare le supplenze brevi?”

Una docente inserita in buona posizione nella GI (graduatoria di Istituto) e che non ha ancora avuto, per l’anno scolastico 2026/2027, nessuna nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche da GPS, ci pone la seguente domanda: “Conviene accettare le supplenze brevi da graduatorie di istituto?“.

Normativa sulle supplenze brevi dei docenti

Ai sensi dell’art.14 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, si riscontra che le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti docenti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti docenti che
siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti docenti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione (che per inciso avviene tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica che il docente ha inserito nel sistema informatizzato di Istanze Online) contiene:

a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.

Tempi brevissimi per la presa di servizio

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti docenti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria, e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle
scuole dell’infanzia e primaria possono essere previste particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio
.

Conviene accettare le supplenze brevi

Sulle supplenze brevi e saltuarie, in termini di accettazione, possiamo dire che è come un terno a lotto. Accettare potrebbe essere una decisione molto positiva, soprattutto se la supplenza, attraverso un sistema di proroghe continue, si prolunga per diverse settimane o addirittura per diversi mesi. L’accettazione di una supplenza breve, potrebbe essere nociva se, qualche giorno dopo, arivasse un’altra supplenza più lunga ma sempre breve e saltuaria. È importante sapere che un docente non può lasciare una supplenza breve e saltuaria per un’altra supplenza breve e saltuaria che ha una scadenza più lunga rispetot la prima. Tuttavia ci sentiamo di dire che non accettare una supplenza è sempre un’occasione persa e, comunque sia, conclusa una supplenza si torna ad essere inoccupati e pronti per ricevere altre supplenze brevi e saltuarie.

In ogni caso un docente supplente che dovesse accettare una supplenza breve e saltuaria, potrà lasciare tale supplenza per un’altra supplenza ottenuta da GPS o ottenuta da GI, purché in quest’ultimo caso abbia una scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.

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