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Tar Toscana stoppa il preside-manager: dia seguito a quel che dice il Consiglio d’Istituto

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Cari docenti, studenti e genitori: io sono il dirigente responsabile dell’istituto e l’ultima parola sull’orario scolastico non può spettare che a me. Deve essersi posto più o meno così, forte delle novità introdotte dalla legge 150/09, il preside di una scuola secondaria di primo grado di Galluzzo, a due passi da Firenze, che a proposito della scelta della scansione di giorni scolastici, ha deciso di adottare il pugno dure. Applicando l’opzione che secondo lui poteva essere più congeniale.
In certe realtà però l’utenza non sta a guardare. Così il caso è diventato presto di pubblico dominio. Con diversi genitori, in particolare, che hanno deciso di controbattere sul piano legale l’atteggiamento di un dirigente più vicino alle modalità di conduzione di un’azienda che di un istituto scolastico.
Quella dei genitori è però presto diventata una battaglia di principi. Tanto che a ricorrere al Tar della Toscana contro il preside tutto d’un pezzo è stato un organismo trasversale,  il “Tavolo regionale per la difesa della scuola statale”, composto da associazioni e movimenti di carattere associativo (come l’Anpi e il Cidi), sindacale (tra cui Flc-Cgil, Cobas, Unicobas, Rdb-Cub e Anief) e politico (quasi tutti partiti della sinistra extraparlamentare ma anche assessori comunali). Al giudice regionale hanno spiegato che “il Consiglio di Istituto del Galluzzo, in conformità all’art. 10 del T.U. n. 297/94, aveva deliberato i criteri generali per la formazione dell’orario della, confermando per l’anno scolastico prossimo l’orario differenziato con due sezioni con l’orario su sei giorni le le altre con l’orario su cinque giorni con il sabato libero. Il dirigente scolastico, ritenendo erroneamente che per effetto del cosiddetto decreto Brunetta il dirigente scolastico sia diventato nella scuola un manager assoluto con il conseguente esautoramento del ruolo degli organi di democrazia scolastica, ha sostenuto che il Consiglio di Istituto non potesse più deliberare i criteri generali per la formazione dell’orario; tutt’al più poteva esprimere un parere non vincolante”.
La posizione presa dai genitori è stata reputata valida. Con ordinanza n. 347/12, il Tar ha infatti ritenuto che il ds “deve tenere conto dei criteri generali validamente deliberati dal Consiglio d’Istituto”, ordinandogli quindi “di provvedere ad adottare l’atto terminale del procedimento, ovviamente tenendo conto dei criteri generali deliberati dal CdI, entro 15 giorni”.
Commento finale delle associazioni che hanno vinto il ricorso: “è auspicabile che il dirigente scolastico si convinca che gli organi di democrazia scolastica esistono ancora e che le loro competenze devono essere rispettate. Peraltro se la scuola deve essere per i giovani una palestra di democrazia, sarebbe opportuno che chi la dirige dia il buon esempio in tale senso”.