Breaking News

Titoli per il sostegno conseguiti all’estero: per ora non cambia nulla

La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui titoli professionali conseguiti in Spagna e utilizzati per l’insegnamento su cattedra di Sostegno non modifica il quadro esistente: l’Italia mantiene la propria autonomia decisionale.

CONTESTO NORMATIVO E INQUADRAMENTO EUROPEO
In apertura, la Corte ha delineato il corretto riferimento giuridico europeo, spiegando che, poiché si tratta di cittadini italiani che hanno realmente frequentato lezioni presso università spagnole e hanno poi speso il loro titolo di specializzazione in Italia per esercitare la professione di docente di Sostegno, trovano applicazione gli articoli 45 e 49 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea), relativi alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento nei Paesi membri.
In tale quadro emerge un primo orientamento: la scelta degli studenti italiani di formarsi presso un ateneo spagnolo costituisce esercizio di un diritto fondamentale, a condizione che la formazione sia stata effettivamente erogata e legittimamente acquisita. La Corte distingue questa situazione da altre in cui sono state sanzionate condotte abusive, come nel caso in cui non vi sia stata alcuna attività formativa o lavorativa nello Stato membro ospitante (cfr. sentenze C-286/2006 e cause riunite C-225/95 – C-227/95). Ne risulta dunque riconosciuta la piena legittimità dei titoli formativi ottenuti dagli italiani in Spagna.

IL PROBLEMA GIURIDICO
La controversia riguarda tuttavia i cosiddetti “diplomi propri”, titoli che le università spagnole possono rilasciare ma che non equivalgono ad alcuna qualifica formalmente riconosciuta dal Ministero spagnolo (legge 6/2001 del 21 dicembre). Di conseguenza, i cittadini italiani non possono dirsi qualificati in Spagna come docenti, sebbene abbiano maturato competenze professionali pertinenti.
La domanda alla quale la Corte è stata chiamata a rispondere riguarda quindi l’eventuale obbligo, per lo Stato italiano, di riconoscere tali competenze. La giurisprudenza europea chiarisce che l’obbligo di riconoscimento sussiste solo quando l’interessato possiede nel Paese di origine la qualifica professionale completa, con applicazione della direttiva 2005/36/CE (sentenze Beuttenmüller e C-330/03). Quando invece la qualifica non è stata ottenuta nello Stato di provenienza, ma esistono competenze professionali maturate in entrambi i Paesi, lo Stato ospitante deve valutarle in concreto e riconoscerle qualora siano equivalenti (sentenza C-166/2020 dell’8 luglio 2021).

LA DECISIONE
La Corte ha quindi ribadito la propria linea interpretativa: gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono agli Stati membri di riconoscere titoli privi di valore ufficiale nello Stato in cui sono stati ottenuti. L’Italia resta dunque libera di decidere, purché svolga una valutazione sostanziale delle competenze acquisite ai fini dell’accesso alla professione di docente di Sostegno (punti 29 e 34 della sentenza).

L’AUTONOMIA DELL’ITALIA: FINO A CHE PUNTO?
L’Italia ha comunque l’obbligo di esaminare le competenze professionali e l’insieme della formazione documentata dagli interessati, riconoscendo la qualifica ottenuta quando la verifica risulti positiva. Non si tratta di equipollenza accademica del singolo titolo spagnolo, ma della valutazione complessiva della preparazione rilevante per l’insegnamento (cfr. sentenza C-313/01, paragrafi 65-66).
Inoltre, il nostro Paese si è impegnato ad applicare le linee guida contenute nel Manuale EAR (European Area of Recognition), documento che definisce le buone pratiche in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale vincolo discende sia dall’articolo 117 della Costituzione, che impone il rispetto degli accordi internazionali, sia dal principio dell’autovincolo: la Pubblica Amministrazione ha scelto di adottare regole che orientano e limitano il proprio margine discrezionale.

COSA PREVEDE IL MANUALE EAR?
Il Manuale stabilisce un principio chiaro: se un titolo accademico non è accreditato nel Paese d’origine ma è conforme alla normativa locale, lo Stato ospitante non può respingerlo automaticamente; deve invece compiere ogni sforzo per valutarlo e riconoscerlo (paragrafo 16). È esattamente il caso dei diplomi propri spagnoli, legittimi ma privi di valore abilitante. L’Italia deve quindi verificare concretamente le competenze maturate e riconoscerle qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Manuale afferma inoltre che il riconoscimento è la regola, mentre il diniego rappresenta l’eccezione. A tal fine fornisce parametri tecnici per convertire ore in crediti formativi e criteri per valutare l’apprendimento non tradizionale, consentendo il riconoscimento anche quando sussistano “differenze sostanziali”, eventualmente tramite misure compensative.

CONCLUSIONI: LA LIBERTÀ COME RESPONSABILITÀ
Richiamando Pericle, chiudiamo con una riflessione: l’Italia resterà davvero libera solo se saprà rispettare i propri obblighi europei e internazionali. Un passo avanti è stato compiuto con l’introduzione della procedura INDIRE per il riconoscimento generalizzato della formazione europea sul Sostegno. Resta da capire se anche la giurisprudenza nazionale seguirà questa direzione o se sarà necessario un intervento di costituzionalità ai sensi dell’articolo 117.

Valerio De Angelis

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate