La vicenda di un Istituto Comprensivo di Grosseto, dove la dirigente scolastica aveva sanzionato con richiamo scritto una docente RSU, rea di essersi rivolta alla struttura sindacale provinciale della Flc Cgil per risolvere questioni interne alla scuola, si è risolta con una chiara ed esplicita sentenza del Tribunale del Lavoro di Grosseto. Il giudice ha deciso di annullare il richiamo scritto ed ha definito antisindacale il comportamneto della dirigente scolastica. Qundi la sentenza stabilisce per il futuro, il principio della liceità da parte di una RSU di rivolgersi al proprio sindacato per dirimere questioni controverse che accadono all’interno di una scuola.
La Segretaria della FLC CGIL di Grosseto, Alessandra Vegni, con soddisfazione dichiara: “Vittoria importante per tutti, ogni lavoratore o lavoratrice deve poter lavorare liberamente e in serenità senza essere intimidito di rivolgersi al sindacato anche per una semplice domanda“.
La vicenda è di particolare gravità, sostiene la FLC CGIL di Grosseto, perchè ad una RSU di un Istituto Comprensivo veniva contestata la violazione dei doveri di correttezza, rispetto e collaborazione proprio per aver “diffuso” la denuncia di una questione accaduta a scuola al sindacato, qualificato dalla dirigente scolastica come “soggetto estraneo alla vicenda”. Nel richiamo la dirigente preannunciava l’inserimento dell’atto nel fascicolo personale della docente e la sua possibile valutazione ai fini della contestazione dalla recidiva rispetto a nuovi addebiti disciplinari, con una evidente funzione intimidatoria verso chi si rivolge al sindacato.
Con decreto ex art. 28 Statuto dei lavoratori depositato il 23 dicembre, il Tribunale di Grosseto ha accertato e dichiarato la natura antisindacale del provvedimento, emesso dalla dirigente scolastica nei confronti della docente RSU.
Il giudice ha ritenuto, tramite la decisione presa d’urgenza in sentenza, che il richiamo dirigenziale fosse finalizzato a colpire la docente proprio per essersi rivolta alla Flc CGIL di Grosseto e abbia quindi una intrinseca efficacia intimidatoria idonea a limitare la libertà di azione del sindacato, impedendo ai lavoratori di attivare liberamente le fondamentali tutele sindacali.
Un’altra vicenda che ha del paradossale è avvenuta a Reggio Calabria, dove una RSU per avere pubblicato dei comunicati sindacali di critica verso la condotta antisindacale di una dirigente scolastica, dopo l’avvio di due procedimenti disciplinari prontamente archiviati dall’Ufficio dei procedimenti disciplinari, la stessa ds si era rivolta alla Procura della Repubblica denunciando il docente RSU sempre della Flc Cgil per diffamazione e stalking. Il Pubblico Ministero dopo mesi di indagini preliminari, ha dovuto constatare la liceità della critica sindacale, la correttezza dell’agire sindacale volto a tutelare i lavoratori e le lavoratrici della scuola, archiviando le accuse prodotte dalla presunta parte lesa e stabilendo il principio della critica sindacale nel merito di condotte antisindacali e di una cattiva condotta delle relazioni sindacali.