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Troppi i casi di docenti spostati dal loro posto di titolarità

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Ci vengono segnalati diversi casi di docenti che nonostante la piena titolarità su posto intero nella propria scuola, si trovano spostati d’ufficio su cattedra orario esterna.

Si tratta di casi di docenti che con l’organico dell’autonomia rientravano pienamente nell’avere confermata la titolarità su posto intero nella propria scuola, e che, di punto in bianco, in questi giorni sono stati chiamati a ricoprire addirittura cattedre orario esterne su comuni differenti.

Cose del genere sono legittime? Un docente titolare su una data scuola X nell’organico dell’autonomia, può vedersi spostato d’ufficio su una cattedra orario esterna composta tra la scuola X e la scuola Y?

La risposta è scritta con assoluta chiarezza nell’art.5 comma 8 dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni. In tale norma è scritto: “I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’ apposito corso di formazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera c) del presente contratto, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà”.

Quindi appare evidente che questo non può accadere. Ancora più grave sono i casi accaduti ad alcuni nostri lettori. Infatti ci dicono: “Sono titolare su posto di potenziamento di A346 (Inglese) nella scuola X per 18 ore. La Ds, dopo la prima settimana di lezione, mi convoca e mi dice che l’ufficio scolastico provinciale ha soppresso 12 ore del posto di potenziamento d’Inglese ed ha articolato la mia cattedra con 6 ore nell’attuale scuola di titolarità e 12 ore di potenziamento in altro istituto della stessa scuola ubicato in altro comune. È legittima questa operazione?”. Questa nuova articolazione della cattedra è totalmente illegittima.