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13.02.2026

Mobilità docenti 2026, rispondiamo alla domanda sul diritto alla fruizione della precedenza 104/92

Una docente X, titolare in una scuola secondaria primo grado abilitata in anno di prova, ma con un contratto a tempo indeterminato, con genitori over 65 di cui uno con legge 104/92 art. 3 comma 3, ma con il verbale della 104 che è rivedibile, ci chiede se nella domanda di mobilità dovrà inserire la documentazione relativa al diritto di precedenza per la Legge 104/92.

Rispondiamo al quesito della docente X

Possiamo specificare che se nel verbale della commissione medica per il riconoscimento di invalidità e stato di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge 104/92, riferita al genitore over 65 della docente X del genitore c’è lo stato di rivedibilità, questa posizione non costituisce validità per la precedenza ai sensi dell’art.13 comma 1 punto IV del CCNI mobilità 2025-2028. Quindi nel caso della documentazione suddetta in condizione di revisione con una precisa data di rivedibilità dello stato di gravità, la docente X non si avvale di nessuna precedenza in fase di mobilità 2026/2027, quindi non deve procedere a presentare documentazione attestante il diritto di precedenza.

Precedenza per assistenza ai sensi della legge 104/92

Ai sensi dell’art.13, comma 1 punto IV) lettera C, del CCNI mobilità 2025-2028, possiamo dire che nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai docenti che sono figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. È importantissimo sottolineare che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

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