Il panorama della formazione a distanza si arricchisce di nuove coordinate. Per rispondere ai dubbi sollevati da università, sia pubbliche che private, ed enti di formazione riguardo alla legittimità dei controlli durante le prove d’esame e le attività didattiche digitali, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una serie di FAQ mirate. L’obiettivo è fare chiarezza su come garantire la regolarità delle prove senza però sconfinare in una sorveglianza ingiustificata della vita privata degli studenti.
Secondo quanto specificato dall’Autorità, gli enti formatori sono pienamente legittimati a trattare i dati dei partecipanti, ma devono farlo entro i rigidi confini del quadro normativo di settore. Il trattamento deve essere finalizzato esclusivamente al regolare svolgimento dell’esame o alla verifica della frequenza.
In questo contesto, le piattaforme di videoconferenza utilizzate non devono consentire la raccolta di informazioni non pertinenti, come la posizione geografica o, dato ancora più sensibile, i dati biometrici dei candidati. Anche in caso di utilizzo di sistemi di supervisione gestiti da terze parti (il cosiddetto proctoring), la responsabilità della conformità alla disciplina privacy ricade interamente sull’università o sull’ente di formazione in qualità di titolare del trattamento.
Un punto centrale delle FAQ riguarda la possibilità di effettuare registrazioni audio-video durante le sessioni d’esame. Il Garante chiarisce che il titolare può valutare tale necessità in base a criteri specifici, come il numero di iscritti o la tipologia di prova. È consentito riprendere il volto della persona, a patto che non vi sia un’estrazione di dati biometrici e che venga stabilito un congruo termine di conservazione delle immagini.
La linea rossa tracciata dal Garante riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi per prevedere comportamenti fraudolenti. Non sono ammessi sistemi di monitoraggio automatizzato volti ad analizzare i movimenti del corpo, la frequenza dei click del mouse o le operazioni compiute sulla tastiera.
L’Autorità proibisce esplicitamente anche il controllo delle attività su Internet o dei tentativi di accesso ad altre applicazioni durante la prova per elaborare “indici di rischio” o segnali di allerta. Tali pratiche sono considerate un’ingerenza eccessiva che va oltre le finalità di verifica della regolarità dell’esame.
Queste linee guida rappresentano un richiamo per tutte le istituzioni accademiche affinché l’innovazione tecnologica nella didattica proceda di pari passo con la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.