Home Alunni Uso improprio del telefonino a scuola

Uso improprio del telefonino a scuola

CONDIVIDI

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare Ministeriale N° 30/2007, ha stabilito il divieto dell’uso dei telefoni cellulari a scuola, in particolare durante le ore di lezione.

Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per non parlare dell’uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) che è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l’aspetto civile/penale. (Codice della Privacy D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Codice Civile )

A titolo di esempio riportiamo uno dei tanti regolamenti di disciplina che sono applicati nelle nostre scuole sull’uso improprio del telefonino: “Per coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola”:

• Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e invitati a riporre il dispositivo stesso.

• L’eventuale uso reiterato comporterà il ritiro del dispositivo fino al termine dell’attività didattica della giornata stessa, nota disciplinare sul registro ed eventuale sospensione da uno a tre giorni stabilita dal C.d.C.

• Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione di 5 giorni stabilita dal C.d.C.

• Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione di 15 giorni stabilita dal C.d.C.

• Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d’Istituto potrà comminare una sanzionare temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi