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Utilizzazioni: ai DOP non spettano punteggi aggiuntivi e continuità

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Incominciamo con il dire che i punteggi vengono redatti con un’apposita graduatoria dagli uffici scolastici provinciali, che sono chiamati a graduare il personale docente che non solo è risultato in soprannumero, ma è rimasto senza una sede sull’organico della provincia di titolarità. La modalità del calcolo del punteggio per i docenti DOP è scritta all’art.23 del CCNI del 29 febbraio 2013. 
In tale articolo è indicato che per i docenti DOP, l’ufficio territorialmente competente graduerà i docenti predetti in base al punteggio loro attribuito dal dirigente scolastico dell’istituto in cui prestano servizio. Il dirigente scolastico attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei titoli per i trasferimenti tenendo conto esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del titolo I, delle lettere B), C) del titolo II e del titolo III dell’ALLEGATO D. A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. Cosa significa che il punteggio verrà attribuito in base alle lettere A), B), A1), B2) del titoli I della tabella A) di valutazione dei titoli dell’allegato D?
 In buona sostanza significa che verranno esclusi dal conteggio del punteggio del docente DOP, la continuità del servizio nella scuola e nella sede e il punteggio aggiuntivo di 10 punti per non avere prodotto domanda di trasferimento nell’arco di tempo dal 2000/2001 al 2007/2008 per un triennio consecutivo. Cosa significa invece che il punteggio verrà attribuito secondo le lettere B), C) del titolo II e del titolo III dell’ALLEGATO D? Sostanzialmente significa che non verrà preso in considerazione il ricongiungimento al coniuge, ma soltanto il punteggio per i figli minori di 6 anni e quelli con età compresa tra i 6 e i 18 anni. 
Per quanto riguarda invece il titolo III dell’allegato D verranno presi in considerazione, le promozioni di merito distinto, il superamento di pubblico concorso relativo al ruolo di appartenenza o di pari livello, i diplomi di specializzazione previsti dal DPR n. 162/82 o dalla legge 341/90, i master e i corsi di perfezionamento con esami finali, 60 CFU e 1500 ore di corso, diplomi universitari oltre quello che dà accesso al ruolo di appartenenza, dottorato di ricerca, e partecipazione degli esami di stato nel triennio 1999/00, 2000/01 e 2001/2002. Quindi per l’utilizzazione dei DOP non verranno tenuti in conto la continuità del servizio, i punteggi aggiuntivi e il punteggio di ricongiungimento.