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Vacanze di Pasqua, quando chiudono le scuole e il calcolo dei permessi con festivi

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Si avvicinano le vacanze di Pasqua per gli studenti e il personale della scuola. Il primo giorno di vacanza sarà il 29 marzo 2018, mentre il rientro sarà il 4 aprile 2018 (tranne che per gli studenti della provincia di Trento che, loro malgrado, dovranno rientrare un giorno prima).

Il calendario di chiusura delle scuole

– Emilia Romagna: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Piemonte: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Friuli Venezia Giulia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Lazio: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Liguria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Lombardia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Marche: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Provincia di Bolzano: dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018
– Provincia di Trento: dal 29 marzo al 2 aprile 2018
– Valle D’Aosta: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Veneto: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Toscana: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Basilicata: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Calabria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Puglia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Sicilia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Sardegna: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Molise: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Abruzzo: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Campania: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Umbria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Calcolo dei permessi in presenza dei festivi

Se per motivi personali un docente o un componente del personale Ata chiede come permesso retribuito il mercoledì (28 marzo), ultimo giorno di scuola prima dello stop previsto e il mercoledì (4 aprile), primo giorno di rientro a scuola, come si calcolano i giorni in questo caso?

Nei giorni di permesso, è bene ricordare, non vanno calcolati i giorni festivi. Pertanto i giorni di permesso retribuito sono due, come richiesto dal docente.

Permessi retribuiti

Nel corso di ciascun anno scolastico il personale, così come segnala una guida utile della Uil Scuola, ha diritto ai permessi retribuiti:

partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni, compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari;

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado , di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: 3 giorni per ogni evento, anche non continuativi;

motivi personali o familiari: 3 giorni, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l’Amministrazione (che può quindi – se necessario – nominare il supplente); le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione;

matrimonio: 15 giorni consecutivi, fruibili – a richiesta dell’interessato – da una settimana prima a due mesi dopo l’evento.

Bisogna ricordare che i permessi:

• non riducono le ferie;

• sono valutati nell’anzianità di servizio;

• danno diritto alla retribuzione intera, con esclusione dei compensi per le attività aggiuntive e dei compensi per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno, festivo, di bilinguismo e trilinguismo.