Home Attualità Vaccinati a scuola, i dirigenti scolastici non possono chiedere i nominativi

Vaccinati a scuola, i dirigenti scolastici non possono chiedere i nominativi

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Esistono delle norme chiare sulla tutela della privacy che impediscono, con ogni evidenza, l’impossibilità del datore di lavoro di venire a conoscenza dei nominativi di coloro che hanno deciso di vaccinarsi e lo hanno fatto anche utilizzando i canali della loro appartenenza ad una data categoria.

Il Ds deve rispettare la privacy

Come abbiamo già detto,  con alcune Faq pubblicate sul sito del Garante per la protezione dei dati personali , è stato specificato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.

Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il preside non può entrare nel merito

Per quanto suddetto, in mancanza di una legislazione specifica, volta ad obbligare alcune categorie di lavoratori a vaccinarsi, il datore di lavoro deve rispettare il diritto alla privacy dei lavoratori e non può venire a conoscenza delle liste dei suoi dipendenti che si sono sottoposti a vaccinazione.

Nel caso della scuola, il dirigente scolastico non ha alcuna autorità e non può entrare nel merito dei dati personali dei docenti e del personale che abbiano deciso volontariamente di effettuare la vaccinazione anti-Covid 19.