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Vale anche il pre-ruolo per i 5 anni necessari a partecipare al concorso a DS

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A tal proposito si può leggere nella sentenza: “ gli insegnanti di ruolo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che hanno maturato un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni per effetto del decreto di ricostruzione giuridica della carriera e, dunque, cumulando il servizio di ruolo con il servizio pre-ruolo prestato con i contratti a tempo determinato (annuali o fino al termine delle attività didattiche) – fondano la loro domanda sulla interpretazione dell’art. 1 comma 618 della legge 296/2006 che ritengono costituzionalmente esatta e aderente ad orientamenti di derivazione comunitaria poiché una diversa interpretazione della stessa norma primaria di cui all’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale da negare ogni validità, ai fini della partecipazione al concorso per cui è causa, al servizio d’insegnamento pre-ruolo nelle scuole statali, determinerebbe una insanabile antinomia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70CEE. 
In memoria depositata nel corso del giudizio cautelare i ricorrenti hanno rappresentato che le loro argomentazioni e conclusioni hanno trovato piena conferma da parte della Corte di Giustizia che, con la sentenza nel procedimento C-177/10, pubblicata in data 08/09/2011, ha inequivocabilmente sancito il principio secondo il quale, nei concorsi pubblici, il servizio pre-ruolo deve essere valutato come quello di ruolo. Con ordinanza n. 3628/2011 nella stessa sede cautelare è stata accolta la domanda di sospensione proposta dai ricorrenti ai fini della ammissione con riserva al concorso di cui trattasi “. La sentenza può essere letta al seguente link: