Fra gli argomenti affrontati nel decreto n° 135 dell’8 agosto 2025, in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo, vi è la valutazione dei soggetti:
• Con disabilità;
• Con disturbi specifici dell’apprendimento;
• Che frequentano corsi d’istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti.
La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo d’istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prevede una valutazione in relazione al PEI (Piano Educativo Individualizzato) elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione.
Il PEI al fine di soddisfare i bisogni educativi del soggetto, tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, individuando:
• Gli obiettivi educativi e didattici,
• Gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo
• Le modalità di verifica,
• I criteri di valutazione, in relazione alla programmazione individualizzata.
• Gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 170/2010, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, devono essere coerenti con PDP (piano didattico personalizzato) predisposto dal consiglio di classe e devono essere in grado di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati.
La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi d’istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono, alla scuola di appartenenza, gli elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato, ai fini della valutazione periodica e finale.
Qualora la presenza in ospedale dovesse avere una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che operano negli ospedali effettuano lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Inoltre se il ricovero in ospedale dovesse coincidere con il periodo di svolgimento degli esami conclusivi, tutte le prove o alcune di esse sono sostenute in ospedale.
Le stesse disposizioni valutative si applicano ai casi d’istruzione domiciliare.