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Assicurazione sanitaria docenti e Ata - Tutorial video

Vincitori PNRR3 e disparità trattamento

Parlo a nome di un gruppo di docenti vincitori delle procedure concorsuali PNRR che, alla data della presa di servizio nell’a.s. 2026/2027, non risultano ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ma che stanno regolarmente frequentando i percorsi abilitanti previsti dalla normativa e conseguiranno il titolo entro dicembre 2026.

Vorremmo portare all’attenzione  una situazione che riteniamo fortemente penalizzante e che rischia di creare una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti vincitori di procedure concorsuali PNRR.

Il punto centrale è il seguente: per l’anno scolastico precedente 2025/2026 era stata prevista una disposizione transitoria che consentiva, ai docenti vincitori privi di abilitazione alla presa di servizio che si sarebbero abilitati entro dicembre 2025, di procedere alla successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato e di accedere al percorso di formazione e prova nello stesso anno.

Per l’a.s. 2026/2027, invece, una misura analoga non risulta essere stata prevista. Questo determina una conseguenza che riteniamo particolarmente grave: docenti che hanno superato un concorso pubblico, che sono risultati vincitori e che stanno completando il percorso abilitante richiesto dalla stessa normativa di reclutamento rischiano di perdere un intero anno ai fini della stabilizzazione e dell’accesso al periodo di formazione e prova, semplicemente perché il conseguimento del titolo avverrà alcuni mesi dopo la presa di servizio.

Non riteniamo ragionevole che una differenza temporale possa tradursi in una penalizzazione sul piano della stabilizzazione e della mobilità, soprattutto quando il titolo abilitante viene conseguito a distanza di pochi mesi dalla presa di servizio.

La problematica non è soltanto formale o contrattuale, ma ha ricadute concrete sul piano personale. Molti dei docenti interessati hanno infatti accettato il ruolo su sedi estremamente lontane dalla propria residenza, in territori montani, periferici o difficilmente raggiungibili, sostenendo costi economici e personali significativi e, in numerosi casi, allontanandosi dalle proprie famiglie.

Riteniamo pertanto che la questione meriti una particolare attenzione da parte delle organizzazioni sindacali, anche sotto il profilo dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, sanciti, tra gli altri, dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Per questo motivo chiediamo di:
prendere in esame formalmente la situazione dei vincitori PNRR non abilitati alla presa di servizio e che si abiliteranno entro dicembre 2026;
portare la questione all’attenzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle sedi istituzionali competenti;
sostenere la possibilità di consentire ai docenti che conseguiranno l’abilitazione entro dicembre 2026 di trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e svolgere il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2026/2027;
valutare i possibili profili di disparità di trattamento derivanti dall’attuale disciplina e le eventuali iniziative sindacali da intraprendere.

Riteniamo importante che questa situazione venga portata alla luce prima che la differenza normativa tra un anno e l’altro produca conseguenze ormai irreversibili sulla posizione professionale e personale di centinaia di docenti.

Queste le osservazioni del nostro esperto Lucio Ficara

Era noto sin dall’inizio che i bandi PNRR1 e PNRR2, diversamente dal PNRR3 , consentivano l’accesso anche ai non abilitati e quindi si dava l’opportunità ai vincitori/idonei PNRR1 e PNRR2 di poter conseguire l’abilitazione durante l’anno di prova, tramutando il contratto di assunzione da determinato a indeterminato. Il concorso PNRR3 invece consentiva l’accesso solo agli abilitati, prevedendo il contratto a tempo indeterminato già a partire dall’1 settembre 2026. Quindi le regole di accesso erano chiare per tutti già all’atto dei bandi dei concorsi, per cui non esistono violazioni di natura costituzionale o illegittimità volte ad impugnare gli atti dell’Amministrazione.

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