Quando un docente o un membro del personale ATA si assenta per malattia, entrano in gioco una serie di regole precise che non sempre sono conosciute in modo approfondito. Tra comunicazioni alla segreteria, certificati medici e controlli, il quadro normativo può apparire complesso e generare dubbi operativi.
Le visite fiscali, in particolare, rappresentano uno degli aspetti più delicati della gestione dell’assenza per malattia nel comparto scuola. Orari di reperibilità, sanzioni, casi di esonero e modalità di controllo sono disciplinati da norme specifiche che è importante conoscere per evitare contestazioni e trattenute sullo stipendio.
Il personale scolastico che si assenta per malattia è tenuto a rispettare quanto previsto dal CCNL Scuola, che stabilisce modalità e tempi di comunicazione dell’assenza. In particolare, la comunicazione alla direzione scolastica deve avvenire prima dell’inizio dell’attività lavorativa, così da consentire alla scuola di organizzare il servizio in modo efficiente.
L’assenza per malattia può essere sottoposta a Visite Fiscali disposte dall’INPS, sia su richiesta del dirigente scolastico sia su iniziativa dello stesso istituto previdenziale. Il controllo può quindi avvenire anche senza una richiesta diretta della scuola.
Durante tutto il periodo di malattia, certificato dal medico curante e trasmesso all’INPS, il lavoratore è tenuto alla reperibilità presso il proprio domicilio per sette giorni su sette, compresi festivi e riposi settimanali. Le fasce orarie obbligatorie sono:
• dalle ore 10:00 alle ore 12:00
• dalle ore 17:00 alle ore 19:00
In queste fasce il dipendente deve trovarsi all’indirizzo indicato nel certificato medico, salvo casi di esonero previsti dalla normativa.
Durante il periodo di malattia, il lavoratore ha il dovere di rispettare le fasce di reperibilità previste per le Visite Fiscali. Qualora risulti assente al momento del controllo, può andare incontro a conseguenze rilevanti.
Le sanzioni possono consistere in provvedimenti disciplinari e nella ritenuta dello stipendio, con effetti economici diretti sul trattamento retributivo. L’assenza ingiustificata alla visita di controllo può quindi comportare una decurtazione dell’indennità di malattia.
È importante sottolineare che la reperibilità è obbligatoria per l’intero periodo indicato nel certificato medico, indipendentemente dal fatto che la visita venga effettivamente disposta o meno.
La normativa prevede specifiche situazioni in cui non vige l’obbligo di rispettare le fasce orarie per le Visite Fiscali.
Sono esclusi dall’obbligo:
• i giorni di ricovero ospedaliero o presso strutture convenzionate;
• le patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• gli stati patologici connessi o sottesi a una invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
• i casi di infortunio sul lavoro;
• le situazioni di malattia professionale.
In tali circostanze, il lavoratore non è tenuto a restare al domicilio nelle fasce previste per il controllo medico.
Esistono situazioni in cui, pur in presenza dell’obbligo di reperibilità, il dipendente può eccezionalmente assentarsi dal domicilio durante le fasce previste per le Visite Fiscali.
Tra queste rientrano:
• la necessità di recarsi a una visita medica urgente;
• l’accesso al pronto soccorso per complicazioni della malattia;
• lo svolgimento di accertamenti diagnostici rilevanti;
• l’effettuazione di una terapia connessa allo stato patologico.
Per evitare contestazioni, è opportuno informare preventivamente la direzione scolastica o l’INPS, qualora possibile, in modo da scongiurare l’eventuale disposizione del controllo proprio nel giorno dell’assenza.
Qualora non sia stato possibile comunicare tempestivamente l’assenza, sarà necessario documentare adeguatamente la motivazione, attraverso certificazione medica attestante la visita specialistica, la terapia effettuata o l’accesso al pronto soccorso.