Home Personale Visite fiscali scuola, come modificare l’indirizzo di reperibilità?

Visite fiscali scuola, come modificare l’indirizzo di reperibilità?

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Per consentire la verifica della reale incapacità lavorativa temporanea, il dipendente deve restare a disposizione presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla normativa.

Questi orari di reperibilità sono fissati, per tutti i giorni indicati nel certificato medico (compresi sabato, domenica e giorni festivi), dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Delle conseguenze dell’assenza alla visita medica di controllo abbiamo già parlato in questa notiziia,

Ma cosa fare se è necessario modificare l’indirizzo della reperibilità?

Se necessario durante il periodo di prognosi del certificato il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:

Il servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro. Tutte le indicazioni sono contenute nella circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106.

La procedura

Il lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS, può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

“Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive.

Ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate. Ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

Il lavoratore, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:

  • Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione;
  • Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.

Adempimenti nei confronti dell’Amministrazione

Per i lavoratori pubblici, la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Tale servizio, come già detto, non esonera il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.

L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio.

La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

Allontanamento temporaneo

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.