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Normativa antincendio agli edifici adibiti a scuole

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Il decreto 21 marzo 2018 recante: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido, ha lo scopo di adeguare alla normativa antincendio scuole e asili nido, definendo le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal decreto, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento, che fissano livelli di priorità programmatica. Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:

  • livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio
  • livello di priorità B – osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
  • livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto ministeriale

Le attività di adeguamento potranno essere realizzate secondo le suddette indicazioni, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche del dm 3 agosto 2015 (come integrato dal dm 7 agosto 2017) e fatti salvi gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e  l’integrale osservanza del ddm 26 agosto 1992.