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24 CFU, come ottenerli per partecipare al concorso scuola secondaria

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Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, all’art. 1 prevede l’autorizzazione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è inoltre finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

In merito alla procedura straordinaria per la scuola secondaria, il decreto, al comma 9, prevede:

a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, ai fini dell’immissione in ruolo;

b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova e della valutazione dei titoli;

c) l’immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, ai fini solo dell’abilitazione all’insegnamento;

e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto, possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);

f) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono inoltre conseguire l’abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);

g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e) purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso;

3) superino la prova di cui alla lettera c).

In sintesi:

Tempistica Entro il 2019
Posti per cui concorrere La procedura sarà bandita per 24 mila posti riferiti a classi di concorso – ITP – sostegno
Come concorrere Il concorso straordinario sarà bandito nelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede vi siano posti vacanti e disponibili nel triennio 2020/21 – 2022/23.

Ogni candidato può concorrere per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.

È consentito partecipare contemporaneamente al concorso ordinario e  a quello straordinario (sia per la stessa che per altra classe di concorso o tipologia di posto)

Dove concorrere Il concorso è nazionale, ma articolato su base regionale. Si concorre in una sola regione
Requisiti di accesso per i posti delle diverse classi di concorso – avere svolto tra l’a.s.2011/12 e l’a.s.2018/19, su posto comune o sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche di ruolo, nella scuola secondaria statale, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art.11 comma 14 della L.124/99

– avere svolto almeno un anno scolastico di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre

– essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento richiesto (per gli ITP è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado)

Requisiti di accesso per i posti di sostegno Oltre ai requisiti descritti in relazione alle classi di concorso serve la specializzazione su sostegno
Procedura del concorso straordinario e vincitori – unica prova scritta computer-based che verte sul programma di esame previsto per il concorso 2018, che si supera con il punteggio minimo di 7/10

– definizione di una graduatoria dei vincitori sulla base del punteggio della prova e dei titoli, nel limite dei 24 mila posti

– assunzione dei vincitori e loro ammissione al periodo di formazione iniziale e prova

– acquisizione dei 24 CFU (ove non ne siano già in possesso) nel corso del periodo di formazione iniziale e prova, con oneri a carico dello Stato, e integrazione dello stesso periodo di prova con una prova orale (punteggio minimo 7/10) davanti al comitato di valutazione della scuola di servizio integrato da un componente esterno

– il conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo

– cancellazione da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o ad esaurimento in cui è iscritto l’aspirante

L’immissione in ruolo dei vincitori è prevista già a partire dal 1° settembre 2020, tuttavia le nomine in ruolo potranno essere disposte anche negli anni successivi, fino all’esaurimento della graduatoria dei 24 mila vincitori.

Idonei del concorso straordinario che non rientrano tra i 24 mila vincitori I docenti che ottengono il punteggio minimo nella prova computer-based, ma non rientrano nel contingente dei 24.000 posti destinati alle assunzioni possono, comunque, conseguire l’abilitazione

La procedura abilitante richiede questi requisiti:

– essere in servizio con contratto a tempo determinato almeno fino al termine delle attività didattiche

– conseguire i 24 CFU (se non si possiedono già)

– superare la prova orale di abilitazione dinanzi alla commissione di valutazione

A questa stessa procedura abilitante possono partecipare anche i vincitori, laddove volessero conseguire l’abilitazione in tempi più rapidi rispetto a quelli dell’immissione in ruolo.

Blocco quinquennale Il docente che è confermato in ruolo è tenuto a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni

Tabella tratta dal sito FLC CGIL

24 CFU: chi li paga?

Il successivo comma 13 prevede che con decreto Miur sono definiti:

a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso;

b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di 7/10 o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all’istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, né rimborsi spese;

c) le modalità di acquisizione, ai soli fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

Quindi, in sostanza, i vincitori del concorso non dovranno pagare nulla per conseguire i CFU, mentre il pagamento è dovuto per i docenti che non rientrano tra i vincitori per le immissioni in ruolo e per i docenti che avendo il servizio nelle scuole paritarie partecipino al concorso ai fini del conseguimento dell’abilitazione, e che abbiano conseguito almeno 7/10 di punteggio alla prova computer based.

In cosa consistono i 24 CFU

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all’ art. 1 definisce i CFU:

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.  Nel dettaglio:

Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione

– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05

Psicologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01

Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04

Metodologie e Tecnologie didattiche generali
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare

– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti.

Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.

Per le modalità di conseguimento dei CFU per la partecipazione al concorso straordinario per la scuola secondaria si dovrà attendere la pubblicazione del relativo decreto MIUR.