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09.02.2026

Mobilità docenti 2026, quanto durerà la finestra della presentazione delle domande?

Redazione

La finestra per la presentazione delle domande di mobilità 2026/2027 per docenti e personale ATA dovrebbe aprirsi tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo 2026, con una durata prevista di circa 20 giorni, come riporta il nostro esperto Lucio Ficara. Come ogni anno, anche questa finestra permetterà al personale scolastico di richiedere trasferimenti territoriali e passaggi di ruolo o cattedra, nel rispetto dei vincoli e delle precedenze stabilite dal CCNI 2025-2028.

Una delle principali novità attese riguarda il Fascicolo digitale del personale scolastico, strumento già disponibile sul sito del MIM e che, entro marzo 2026, sarà pienamente operativo anche per la mobilità dei docenti. La piattaforma permetterà di consultare dati anagrafici, titoli e informazioni relative al ruolo, alla titolarità e al servizio prestato, semplificando così la compilazione della domanda.

Il servizio consente, inoltre, di effettuare la consultazione dei dati anagrafici e delle informazioni relative al ruolo, alla titolarità e al servizio prestato. In questa prima fase, il personale docente può inoltre accedere ai titoli conseguiti e autodichiarati nei concorsi banditi a partire dal 2020. Entro marzo 2026 la sezione titoli sarà integrata con le informazioni in possesso dell’Amministrazione, estendendo la consultazione anche alle altre tipologie di personale.

Tuttavia, resta ancora incerta la modalità definitiva di presentazione: non è chiaro se quest’anno si utilizzerà pienamente il fascicolo digitale con accesso tramite codice fiscale, oppure se si continuerà con la procedura tradizionale online, con gestione degli allegati come negli anni precedenti. La pubblicazione ufficiale delle regole avverrà con l’ordinanza ministeriale, prevista anch’essa per febbraio 2026.

Mobilità docenti e ATA 2026/2027: FAQ principali su punteggi e preferenze

1. Chi può partecipare?
I docenti neoassunti nel 2025/2026 o nel 2024/2025 sono soggetti al vincolo triennale, quindi potranno presentare istanza di mobilità solo se:

  • hanno un contratto a tempo indeterminato;
  • possiedono una delle deroghe previste dal CCNI 2025-2028 (comma 6, art. 2).

Tutti gli altri docenti neoassunti prima del 2024/2025, o con deroga, potranno fare domanda senza limitazioni.

2. Preferenze e fasi della mobilità
Ogni docente può esprimere fino a 15 preferenze, indicando scuole singole o codici sintetici di comuni, distretti o province, sia per mobilità provinciale che interprovinciale. La mobilità si articola in tre fasi:

  • Fase I: trasferimenti all’interno del comune;
  • Fase II: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • Fase III: mobilità interprovinciale e mobilità professionale (passaggi di ruolo e cattedra).

3. Passaggi di ruolo e cattedra
Nei passaggi di ruolo la mobilità professionale prevale su quella territoriale. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Chi ottiene un passaggio di ruolo annulla eventuali domande di trasferimento o passaggio di cattedra già presentate.

4. Preferenze sintetiche
Se la domanda è soddisfatta tramite codice sintetico (comune, distretto o provincia), la titolarità viene assegnata alla prima scuola disponibile, secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale.

5. Esigenze di famiglia e ricongiungimento

  • Ricongiungimento al coniuge o convivente di fatto: 6 punti;
  • Figli fino a 6 anni: 5 punti per figlio;
  • Figli da 6 a 18 anni: 4 punti per figlio;
  • Figli totalmente inabili: 4 punti.

NB: Nei passaggi di ruolo e cattedra non si conteggiano punti per esigenze di famiglia.

6. Punteggio di continuità del servizio
Il punteggio per la continuità del servizio nella scuola di titolarità è notevole e calcolato escluso l’anno in corso:

  • Triennio minimo (12 punti);
  • Quinquennio (5 punti per anno oltre i primi tre);
  • Anni successivi al quinto (6 punti per anno).

Esempio: un docente con 13 anni di continuità nella stessa scuola accumula 70 punti. Per la mobilità d’ufficio, il punteggio minimo parte da 4 punti e viene calcolato anche sulla continuità nel comune.

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